Dimostrata la natura non imperativa dei vincoli di «forma-contenuto» imposti dalla nuova normativa sul contratto di rete introdotta dall’art. 3, comma 4 ter, l. n. 33 del 2009, l’indagine si propone di verificare se gli standard contenutistici pretesi dal legislatore siano tutti parimenti indefettibili. La conclusione cui si perviene è che il contratto di rete deve indicare soltanto gli elementi ritenuti «caratterizzanti», in quanto strumentali all’iscrizione nel registro delle imprese ed al successivo controllo amministrativo cui è subordinato l’accesso ai benefìci di legge. Per contro, l’omissione di altri requisiti legali non utili a connotare sotto il profilo causale e oggettivo lo schema negoziale in parola non comporta, in linea di massima, conseguenze invalidanti (e, in particolare, la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.), specie là dove sussista la possibilità di colmare le eventuali lacune regolamentari in via interpretativa ricavando da altri contesti normativi (in materia di consorzi, di società; di contratto in generale) la relativa disciplina suppletiva.

Sul «contenuto minimo essenziale» del contratto di rete / Angelone, Marco. - In: IMPRESA AMBIENTE MANAGEMENT. - ISSN 1972-2036. - 1-2(2011), p. 63.

Sul «contenuto minimo essenziale» del contratto di rete

ANGELONE, Marco
2011-01-01

Abstract

Dimostrata la natura non imperativa dei vincoli di «forma-contenuto» imposti dalla nuova normativa sul contratto di rete introdotta dall’art. 3, comma 4 ter, l. n. 33 del 2009, l’indagine si propone di verificare se gli standard contenutistici pretesi dal legislatore siano tutti parimenti indefettibili. La conclusione cui si perviene è che il contratto di rete deve indicare soltanto gli elementi ritenuti «caratterizzanti», in quanto strumentali all’iscrizione nel registro delle imprese ed al successivo controllo amministrativo cui è subordinato l’accesso ai benefìci di legge. Per contro, l’omissione di altri requisiti legali non utili a connotare sotto il profilo causale e oggettivo lo schema negoziale in parola non comporta, in linea di massima, conseguenze invalidanti (e, in particolare, la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.), specie là dove sussista la possibilità di colmare le eventuali lacune regolamentari in via interpretativa ricavando da altri contesti normativi (in materia di consorzi, di società; di contratto in generale) la relativa disciplina suppletiva.
2011
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