The essay aims to examine the issues of substantive and procedural law relating to accidents caused by animals in road traffic, comparing the opposing theses, doctrinal and jurisprudential, that attribute jurisdiction to the Justice of the Peace or to the Court. The aim is to highlight the need for a possible intervention by the United Sections, while agreeing with the solution that favours the jurisdiction of the Court (also for systematic reasons connected to the discipline of accidents on the road)

Il problema dell’individuazione del giudice competente a conoscere del danno cagionato da cosa in custodia in costanza di circolazione stradale viene generalmente ricondotto all’interpretazione dell’art. 7, comma 2 c.p.c. il quale, come noto, prevede (ora 1) che “il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro”, combinando così l’individuazione della materia con il limite necessario del valore.

COMPETENZA PER MATERIA E CAUSA DEL DANNO NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE / Giaccaglia, Michele. - In: RIVISTA DI DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI TRASPORTI E DELL'AMBIENTE. - ISSN 1724-7322. - STAMPA. - XXII:(2024), pp. 531-543.

COMPETENZA PER MATERIA E CAUSA DEL DANNO NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Giaccaglia, Michele
2024-01-01

Abstract

The essay aims to examine the issues of substantive and procedural law relating to accidents caused by animals in road traffic, comparing the opposing theses, doctrinal and jurisprudential, that attribute jurisdiction to the Justice of the Peace or to the Court. The aim is to highlight the need for a possible intervention by the United Sections, while agreeing with the solution that favours the jurisdiction of the Court (also for systematic reasons connected to the discipline of accidents on the road)
2024
Il problema dell’individuazione del giudice competente a conoscere del danno cagionato da cosa in custodia in costanza di circolazione stradale viene generalmente ricondotto all’interpretazione dell’art. 7, comma 2 c.p.c. il quale, come noto, prevede (ora 1) che “il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro”, combinando così l’individuazione della materia con il limite necessario del valore.
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