Contrasta con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che imponga – all’atto del trasferimento IntraUE della sede legale di società – un obbligo generalizzato di attivare un procedimento di liquidazione del patrimonio della società stessa nello Stato membro di costituzione, per ottenere la cancellazione dal registro delle imprese ivi residenti e senza considerare il rischio effettivo di una lesione degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti, impedendo di optare per misure meno restrittive ugualmente idonee a salvaguardare detti interessi. Difatti, stabilire la sede legale o effettiva di una società, in conformità alla legislazione di uno Stato membro, al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non può costituire di per sé un abuso della libertà di stabilimento. Restrizioni o impedimenti eccessivi al trasferimento della sede legale di una società – costituita conformemente al diritto di uno Stato membro – nel territorio di un diverso Stato membro, nonché alla trasformazione dell’ente in società soggetta alla legge di tale ultimo Stato membro pongono un insanabile contrasto con la libertà di stabilimento tutelata dal combinato disposto degli artt. 49 e 54 T.F.U.E.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sentenza 25 Ottobre 2017, Procedimento C-106/16 / Castagnari, Filippo. - In: RATIO IURIS. - ISSN 2420-7888. - ELETTRONICO. - XLVIII:(2018), pp. 1-24.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sentenza 25 Ottobre 2017, Procedimento C-106/16

Castagnari, Filippo
2018-01-01

Abstract

Contrasta con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che imponga – all’atto del trasferimento IntraUE della sede legale di società – un obbligo generalizzato di attivare un procedimento di liquidazione del patrimonio della società stessa nello Stato membro di costituzione, per ottenere la cancellazione dal registro delle imprese ivi residenti e senza considerare il rischio effettivo di una lesione degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti, impedendo di optare per misure meno restrittive ugualmente idonee a salvaguardare detti interessi. Difatti, stabilire la sede legale o effettiva di una società, in conformità alla legislazione di uno Stato membro, al fine di beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non può costituire di per sé un abuso della libertà di stabilimento. Restrizioni o impedimenti eccessivi al trasferimento della sede legale di una società – costituita conformemente al diritto di uno Stato membro – nel territorio di un diverso Stato membro, nonché alla trasformazione dell’ente in società soggetta alla legge di tale ultimo Stato membro pongono un insanabile contrasto con la libertà di stabilimento tutelata dal combinato disposto degli artt. 49 e 54 T.F.U.E.
2018
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