La valutazione del merito creditizio del consumatore, che intende siglare un contratto di credito al consumo, è uno tra gli obblighi precontrattuali del creditore. Il giudice nazionale deve accertare d’ufficio il rispetto di tale obbligo. Qualora il creditore non abbia effettuato le verifiche richieste, il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni previste senza che siano condizionate dal rispetto del termine di prescrizione triennale disposto dall’ordinamento interno: detto condizionamento potrebbe vanificare ogni tutela nei confronti del consumatore.
La valutazione del merito creditizio nella Direttiva n. 48/2008/CE e la tutela del consumatore / Pancallo, Anna Maria. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - (2020), pp. 162-168.
La valutazione del merito creditizio nella Direttiva n. 48/2008/CE e la tutela del consumatore
Anna Maria Pancallo
2020-01-01
Abstract
La valutazione del merito creditizio del consumatore, che intende siglare un contratto di credito al consumo, è uno tra gli obblighi precontrattuali del creditore. Il giudice nazionale deve accertare d’ufficio il rispetto di tale obbligo. Qualora il creditore non abbia effettuato le verifiche richieste, il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni previste senza che siano condizionate dal rispetto del termine di prescrizione triennale disposto dall’ordinamento interno: detto condizionamento potrebbe vanificare ogni tutela nei confronti del consumatore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.