L’applicazione dell’art. 917 cod. nav., per cui, in caso di cambiamento dell’esercente dell’aeromobile, il nuovo succede al precedente in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti dei componenti dell’equipaggio, presuppone che il pilota sia addetto a uno specifico aeromobile e non assume rilevanza nel trasferimento di beni e, quindi, di velivoli di una nota impresa italiana. È conforme al diritto comunitario il decreto – legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nella parte in cui ha previsto che cessioni di beni e, in particolare, di aeromobili di una nota impresa italiana in crisi non sono trasferimenti di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., poiché la previsione è conforme al paragrafo 5 della direttiva 2001 / 23 / Ce. Un contratto collettivo che preveda l’obbligo per un datore di lavoro di assumere dipendenti, in misura prefissata e sulla base delle sue esigenze tecniche, ma senza la specificazione del numero dei dipendenti da assumere per ciascuna posizione professionale, non fa sorgere alcun diritto in capo al singolo pilota.
Trasferimento dell'aeromobile e trasferimento di azienda in una complessa decisione sulla sorte del personale di volo / Tincani, Chiara. - In: IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - ISSN 2499-2089. - STAMPA. - (2017), pp. 8-15.
Trasferimento dell'aeromobile e trasferimento di azienda in una complessa decisione sulla sorte del personale di volo
tincani
2017-01-01
Abstract
L’applicazione dell’art. 917 cod. nav., per cui, in caso di cambiamento dell’esercente dell’aeromobile, il nuovo succede al precedente in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti dei componenti dell’equipaggio, presuppone che il pilota sia addetto a uno specifico aeromobile e non assume rilevanza nel trasferimento di beni e, quindi, di velivoli di una nota impresa italiana. È conforme al diritto comunitario il decreto – legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nella parte in cui ha previsto che cessioni di beni e, in particolare, di aeromobili di una nota impresa italiana in crisi non sono trasferimenti di azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., poiché la previsione è conforme al paragrafo 5 della direttiva 2001 / 23 / Ce. Un contratto collettivo che preveda l’obbligo per un datore di lavoro di assumere dipendenti, in misura prefissata e sulla base delle sue esigenze tecniche, ma senza la specificazione del numero dei dipendenti da assumere per ciascuna posizione professionale, non fa sorgere alcun diritto in capo al singolo pilota.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.