Il presente articolo è rivolto alla definizione e all’inquadramento assiologico dell’istituto conciliativo nel corpus iuris del processo tributario. Il filo conduttore dell’intero saggio è rappresentato, pertanto, dalla portata effettuale e dal regime di profittabilità nell’accesso all’istituto de quo apprestato dal legislatore nazionale, avuto riguardo allo sviluppo evolutivo della conciliazione tributaria, a partire dalla sua disciplina apprestata dall’art. 2/sexies del D.l. n.564/1994 sino alla recente novella normativa ex art. 9, comma 1, lett. s) e t), D.lgs. n.156/2015. Particolare concentrazione è riservata alla determinazione dei profili soggettivi, oggettivi, nonché dei limiti temporali entro cui è possibile la manifestazione della volontà conciliativa da parte del contribuente, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento dell’accordo in commento. Adeguato approfondimento è riconosciuto alla comprensione del ruolo attribuito al giudice tributario nel sollecitare le parti al raggiungimento della conciliazione. L’istituto conciliativo s’innesta nel solco di una produzione normativa sottesa all’implementazione di un modus operandi – ampiamente in auge nell’ambito tributario ma comune a tutte le branche del diritto nazionale – che trascende i limiti della genuina deflazione del contenzioso attraverso strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (i.e. Alternative Dispute Resolution – ADR). Dimodoché – dalla «paragiurisdizionalità» degli strumenti per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi di fronte ad atti impositivi adottati dall’Amministrazione finanziaria – si realizza un perverso tralignamento che conduce alla necessaria rinuncia da parte del contribuente alla conclusione del procedimento giurisdizionale, come contrappasso all’immediato risanamento della propria posizione fiscale, al fine di sottrarsi alle conclamate lungaggini processuali.

Conciliazione tributaria e strumenti ADR. La deflazione del contenzioso fiscale attraverso il canale della «paragiurisdizionalità» / Castagnari, Filippo. - In: INNOVAZIONE E DIRITTO. - ISSN 1825-9871. - ELETTRONICO. - 1-2018(2018), pp. 91-120.

Conciliazione tributaria e strumenti ADR. La deflazione del contenzioso fiscale attraverso il canale della «paragiurisdizionalità»

CASTAGNARI, FILIPPO
2018-01-01

Abstract

Il presente articolo è rivolto alla definizione e all’inquadramento assiologico dell’istituto conciliativo nel corpus iuris del processo tributario. Il filo conduttore dell’intero saggio è rappresentato, pertanto, dalla portata effettuale e dal regime di profittabilità nell’accesso all’istituto de quo apprestato dal legislatore nazionale, avuto riguardo allo sviluppo evolutivo della conciliazione tributaria, a partire dalla sua disciplina apprestata dall’art. 2/sexies del D.l. n.564/1994 sino alla recente novella normativa ex art. 9, comma 1, lett. s) e t), D.lgs. n.156/2015. Particolare concentrazione è riservata alla determinazione dei profili soggettivi, oggettivi, nonché dei limiti temporali entro cui è possibile la manifestazione della volontà conciliativa da parte del contribuente, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito del perfezionamento dell’accordo in commento. Adeguato approfondimento è riconosciuto alla comprensione del ruolo attribuito al giudice tributario nel sollecitare le parti al raggiungimento della conciliazione. L’istituto conciliativo s’innesta nel solco di una produzione normativa sottesa all’implementazione di un modus operandi – ampiamente in auge nell’ambito tributario ma comune a tutte le branche del diritto nazionale – che trascende i limiti della genuina deflazione del contenzioso attraverso strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (i.e. Alternative Dispute Resolution – ADR). Dimodoché – dalla «paragiurisdizionalità» degli strumenti per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi di fronte ad atti impositivi adottati dall’Amministrazione finanziaria – si realizza un perverso tralignamento che conduce alla necessaria rinuncia da parte del contribuente alla conclusione del procedimento giurisdizionale, come contrappasso all’immediato risanamento della propria posizione fiscale, al fine di sottrarsi alle conclamate lungaggini processuali.
2018
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