L’interruzione del giudizio tributario – disciplinata dall’art. 40, Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – ravvisa la sua ratio nella necessità di assicurare l’effettività del contraddittorio, qualora la parte, il suo legale rappresentante o il suo difensore siano colpiti da eventi tali da compromettere l’attività di partecipazione allo svolgimento della dialettica processuale. In caso di morte del difensore costituito, il presunto automatismo tra accadimento dell’evento interruttivo ed immediata decorrenza del termine semestrale di “arresto” del giudizio produce rilevanti problematiche esegetiche in ordine alla salvaguardia dell’effettivo e proficuo esercizio delle prerogative processuali riconosciute in capo alla parte colpita dall’evento de quo. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in parola, unitamente all’osservanza del principio di efficienza, efficacia ed effettività della funzione giurisdizionale (i.e. giusto processo), conduce a considerare soddisfatta la finalità della disciplina in parola nel momento in cui la parte colpita dall’evento interruttivo è posta nella condizione di fruire compiutamente e scientemente del “beneficio processuale” previsto dalla legge, in conseguenza della previsione del termine interruttivo semestrale del regolare corso del giudizio. Sicché, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui le parti abbiano avuto conoscenza legale di tale evento e che tale conoscenza può dirsi perfezionata in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del fatto che determina l’interruzione del processo.

L'interruzione del processo tributario per morte del difensore. la problematica individuazione del dies a quo nell’evoluzione nomofilattica della giurisprudenza di legittimità / Castagnari, Filippo. - In: INNOVAZIONE E DIRITTO. - ISSN 1825-9871. - ELETTRONICO. - 2(2020), pp. 77-97.

L'interruzione del processo tributario per morte del difensore. la problematica individuazione del dies a quo nell’evoluzione nomofilattica della giurisprudenza di legittimità

CASTAGNARI, FILIPPO
2020-01-01

Abstract

L’interruzione del giudizio tributario – disciplinata dall’art. 40, Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 – ravvisa la sua ratio nella necessità di assicurare l’effettività del contraddittorio, qualora la parte, il suo legale rappresentante o il suo difensore siano colpiti da eventi tali da compromettere l’attività di partecipazione allo svolgimento della dialettica processuale. In caso di morte del difensore costituito, il presunto automatismo tra accadimento dell’evento interruttivo ed immediata decorrenza del termine semestrale di “arresto” del giudizio produce rilevanti problematiche esegetiche in ordine alla salvaguardia dell’effettivo e proficuo esercizio delle prerogative processuali riconosciute in capo alla parte colpita dall’evento de quo. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in parola, unitamente all’osservanza del principio di efficienza, efficacia ed effettività della funzione giurisdizionale (i.e. giusto processo), conduce a considerare soddisfatta la finalità della disciplina in parola nel momento in cui la parte colpita dall’evento interruttivo è posta nella condizione di fruire compiutamente e scientemente del “beneficio processuale” previsto dalla legge, in conseguenza della previsione del termine interruttivo semestrale del regolare corso del giudizio. Sicché, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui le parti abbiano avuto conoscenza legale di tale evento e che tale conoscenza può dirsi perfezionata in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del fatto che determina l’interruzione del processo.
2020
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