L’ordinamento tributario si fonda sulla previsione ex lege di stringenti termini di decadenza posti in capo all’Amministrazione finanziaria e al contribuente per l’esercizio, rispettivamente, della potestà di verifica e controllo (i.e. accertamento) degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria e della presentazione di istanza di rimborso del tributo indebitamente assolto. Il decorso di tali termini implica un definitivo consolidamento del ‘modo di essere’ dell’obbligazione tributaria nel periodo d’imposta spirato, determinando l’insorgenza di un ‘rapporto esaurito’. Tuttavia, le ordinanze di rimessione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione 21 luglio 2020, n. 15525 e 30 settembre 2020, n. 20482, prima, e la conseguente sentenza adottata da codesto organo della Suprema Corte il 29 luglio 2021, n. 21766, poi, avallano una ‘scissione’ del consolidamento degli effetti del ‘rapporto esaurito’ sull’obbligazione tributaria. Sicché, l’attitudine di quest’ultimi a porre un definitivo esaurimento della potestà di accertamento in capo agli Uffici finanziari, si rinviene limitatamente al riscontro dei ‘crediti’ dell’Ente impositore e non dei suoi ‘debiti’. L’ambivalente considerazione degli effetti ritraibili dal consolidamento dell’obbligazione tributaria mina i fondamentali valori di garanzia della stabilità dei rapporti giuridici e certezza del diritto cui il ‘rapporto esaurito’ risponde, inibendo la piena ‘cristallizzazione’ delle posizioni creditorie del contribuente verso l’Erario.

La ‘certezza del diritto’ nell’obbligazione tributaria. Riflessioni critiche a margine di una recente pronunzia delle SS.UU / Castagnari, Filippo. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 1121-4074. - STAMPA. - 32:5(2022), pp. 159-191.

La ‘certezza del diritto’ nell’obbligazione tributaria. Riflessioni critiche a margine di una recente pronunzia delle SS.UU.

CASTAGNARI, FILIPPO
2022-01-01

Abstract

L’ordinamento tributario si fonda sulla previsione ex lege di stringenti termini di decadenza posti in capo all’Amministrazione finanziaria e al contribuente per l’esercizio, rispettivamente, della potestà di verifica e controllo (i.e. accertamento) degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria e della presentazione di istanza di rimborso del tributo indebitamente assolto. Il decorso di tali termini implica un definitivo consolidamento del ‘modo di essere’ dell’obbligazione tributaria nel periodo d’imposta spirato, determinando l’insorgenza di un ‘rapporto esaurito’. Tuttavia, le ordinanze di rimessione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione 21 luglio 2020, n. 15525 e 30 settembre 2020, n. 20482, prima, e la conseguente sentenza adottata da codesto organo della Suprema Corte il 29 luglio 2021, n. 21766, poi, avallano una ‘scissione’ del consolidamento degli effetti del ‘rapporto esaurito’ sull’obbligazione tributaria. Sicché, l’attitudine di quest’ultimi a porre un definitivo esaurimento della potestà di accertamento in capo agli Uffici finanziari, si rinviene limitatamente al riscontro dei ‘crediti’ dell’Ente impositore e non dei suoi ‘debiti’. L’ambivalente considerazione degli effetti ritraibili dal consolidamento dell’obbligazione tributaria mina i fondamentali valori di garanzia della stabilità dei rapporti giuridici e certezza del diritto cui il ‘rapporto esaurito’ risponde, inibendo la piena ‘cristallizzazione’ delle posizioni creditorie del contribuente verso l’Erario.
2022
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