La scelta di regimi sanzionatori diversificati contro i licenziamenti illegittimi in ragione della consistenza numerica del datore di lavoro non solo viene fatta propria dal legislatore del 1966, ma viene anche confermata nei successivi interventi normativi del 1970 e del 1990, resistendo peraltro alle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel tempo, in particolare in relazione all’art. 8 della legge n. 604/1966. Sennonché, il sostanziale vulnus di tutela, legato ad un criterio divenuto ormai scarsamente significativo della consistenza aziendale, quale il numero dei dipendenti, riemerge nella lettura interpretativa data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183/2022 al regime sanzionatorio previsto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015. Da un punto di vista sistematico, la proposta di un sistema unificato di tutela contro i licenziamenti illegittimi, senza distinzioni tra piccole e grandi imprese, potrebbe risultare idoneo a risolvere a monte una frammentazione dei rimedi ormai priva di un principio ordinatore a seguito delle ripetute declaratorie di incostituzionalità di parte delle discipline contenute all’art. 18 Stat.lav., come riscritto dalla legge n. 92/2012, e agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 23/2015.

La disciplina sui licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese tra lex minus quam perfecta e prospettive di tutela reale universale / Giuliani, Alessandro. - In: VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 2499-4650. - STAMPA. - Straordinario 2024(2024), pp. 163-184.

La disciplina sui licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese tra lex minus quam perfecta e prospettive di tutela reale universale

alessandro giuliani
2024-01-01

Abstract

La scelta di regimi sanzionatori diversificati contro i licenziamenti illegittimi in ragione della consistenza numerica del datore di lavoro non solo viene fatta propria dal legislatore del 1966, ma viene anche confermata nei successivi interventi normativi del 1970 e del 1990, resistendo peraltro alle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel tempo, in particolare in relazione all’art. 8 della legge n. 604/1966. Sennonché, il sostanziale vulnus di tutela, legato ad un criterio divenuto ormai scarsamente significativo della consistenza aziendale, quale il numero dei dipendenti, riemerge nella lettura interpretativa data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183/2022 al regime sanzionatorio previsto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015. Da un punto di vista sistematico, la proposta di un sistema unificato di tutela contro i licenziamenti illegittimi, senza distinzioni tra piccole e grandi imprese, potrebbe risultare idoneo a risolvere a monte una frammentazione dei rimedi ormai priva di un principio ordinatore a seguito delle ripetute declaratorie di incostituzionalità di parte delle discipline contenute all’art. 18 Stat.lav., come riscritto dalla legge n. 92/2012, e agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 23/2015.
2024
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