The allocation of the burden of proof in discriminatory dismissals is a central theme, particularly relevant after the reforms introduced by Law no. 92/2012 and Legislative Decree no. 23/2015. Discriminatory dismissal is considered with particular disapproval, and placing the burden of proof on the workers can represent a problem in the effectiveness of protection; consequently, many jurisdictions, including Italy, have introduced mechanisms to facilitate the burden of proof. Conversely, for retaliatory dismissal, although in some ways overlapping with discriminatory dismissal, there were no provisions to lighten the burden of proof for the worker, thus creating evident inconsistencies. In the last three years, the Directives of the European Union have significantly influenced the national legislation of the Member States, including Italy, to introduce mechanisms aimed at shifting the burden of proof from the worker to the employer for certain hypotheses of dismissals that have the characteristics of retaliation.

La ripartizione dell’onere probatorio nei licenziamenti discriminatori è un tema centrale, particolarmente rilevante dopo le riforme introdotte dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015. Il licenziamento discriminatorio è considerato con particolare disvalore, e l’onere della prova se posto in capo ai lavoratori può rappresentare un problema di effettività della tutela; di conseguenza, molte giurisdizioni, inclusa l’Italia, hanno introdotto meccanismi per agevolare l’onere probatorio. Diversamente, per il licenziamento ritorsivo, sebbene per certi versi sovrapponibile al licenziamento discriminatorio, non erano previsti alleggerimenti probatori per il lavoratore, creando, dunque evidenti incoerenze. Nell’ultimo triennio, le Direttive dell’Unione Europea hanno influenzato significativamente la legislazione nazionale degli Stati membri, inclusa l’Italia, ad introdurre meccanismi che mirano a spostare l’onere della prova dal lavoratore al datore di lavoro per alcune ipotesi di licenziamenti che presentano le caratteristiche della ritorsione.

Riflessioni sull’onere della prova nel licenziamento discriminatorio e nel licenziamento ritorsivo / Torsello, Laura. - In: VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 2499-4650. - STAMPA. - Fascicolo straordinario 2024(2024), pp. 100-126.

Riflessioni sull’onere della prova nel licenziamento discriminatorio e nel licenziamento ritorsivo

Laura Torsello
2024-01-01

Abstract

The allocation of the burden of proof in discriminatory dismissals is a central theme, particularly relevant after the reforms introduced by Law no. 92/2012 and Legislative Decree no. 23/2015. Discriminatory dismissal is considered with particular disapproval, and placing the burden of proof on the workers can represent a problem in the effectiveness of protection; consequently, many jurisdictions, including Italy, have introduced mechanisms to facilitate the burden of proof. Conversely, for retaliatory dismissal, although in some ways overlapping with discriminatory dismissal, there were no provisions to lighten the burden of proof for the worker, thus creating evident inconsistencies. In the last three years, the Directives of the European Union have significantly influenced the national legislation of the Member States, including Italy, to introduce mechanisms aimed at shifting the burden of proof from the worker to the employer for certain hypotheses of dismissals that have the characteristics of retaliation.
2024
La ripartizione dell’onere probatorio nei licenziamenti discriminatori è un tema centrale, particolarmente rilevante dopo le riforme introdotte dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015. Il licenziamento discriminatorio è considerato con particolare disvalore, e l’onere della prova se posto in capo ai lavoratori può rappresentare un problema di effettività della tutela; di conseguenza, molte giurisdizioni, inclusa l’Italia, hanno introdotto meccanismi per agevolare l’onere probatorio. Diversamente, per il licenziamento ritorsivo, sebbene per certi versi sovrapponibile al licenziamento discriminatorio, non erano previsti alleggerimenti probatori per il lavoratore, creando, dunque evidenti incoerenze. Nell’ultimo triennio, le Direttive dell’Unione Europea hanno influenzato significativamente la legislazione nazionale degli Stati membri, inclusa l’Italia, ad introdurre meccanismi che mirano a spostare l’onere della prova dal lavoratore al datore di lavoro per alcune ipotesi di licenziamenti che presentano le caratteristiche della ritorsione.
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