Il contributo analizza la vicenda giurisprudenziale conclusasi con la sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del divieto di costituire associazioni sindacali per il personale militare, previsto dall’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. L’attenzione è rivolta, in particolare, all’utilizzo fatto da giudici a quo e Corte costituzionale dei parametri di legittimità costituzionale “esterni” che, nel caso in esame, sembrano offuscare quelli “interni”. Infatti, nonostante la vicenda si incentri sulla violazione del diritto fondamentale alla libertà di associazione sindacale, in essa è completamente assente l’art. 39 Cost., in cui tale diritto trova fondamento nel nostro ordinamento, mentre l’illegittimità costituzionale è dichiarata semplicemente richiamando la giurisprudenza della Corte Edu (nonché, ad adiuvandum, la Carta sociale europea), per il tramite dell’art. 117 Cost. Tale modo di procedere, così come lo scarno percorso argomentativo della pronuncia, è criticato alla luce della convinzione che, nei giudizi di legittimità costituzionale, l’autonoma evocazione dei parametri “esterni” debba avvenire in via residuale, dovendosi privilegiare le potenzialità insite nelle disposizioni costituzionali sui diritti, perlomeno quando queste siano concretamente invocabili, come sicuramente accadeva nel caso di specie.

Il parametro “esterno” offusca il parametro “interno”. Note a margine della sent. n. 120 del 2018 della Corte costituzionale / Madau, Lorenzo. - In: DIRITTO E SOCIETÀ. - ISSN 0391-7428. - STAMPA. - 2:(2018), pp. 323-343.

Il parametro “esterno” offusca il parametro “interno”. Note a margine della sent. n. 120 del 2018 della Corte costituzionale

Lorenzo Madau
2018-01-01

Abstract

Il contributo analizza la vicenda giurisprudenziale conclusasi con la sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del divieto di costituire associazioni sindacali per il personale militare, previsto dall’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. L’attenzione è rivolta, in particolare, all’utilizzo fatto da giudici a quo e Corte costituzionale dei parametri di legittimità costituzionale “esterni” che, nel caso in esame, sembrano offuscare quelli “interni”. Infatti, nonostante la vicenda si incentri sulla violazione del diritto fondamentale alla libertà di associazione sindacale, in essa è completamente assente l’art. 39 Cost., in cui tale diritto trova fondamento nel nostro ordinamento, mentre l’illegittimità costituzionale è dichiarata semplicemente richiamando la giurisprudenza della Corte Edu (nonché, ad adiuvandum, la Carta sociale europea), per il tramite dell’art. 117 Cost. Tale modo di procedere, così come lo scarno percorso argomentativo della pronuncia, è criticato alla luce della convinzione che, nei giudizi di legittimità costituzionale, l’autonoma evocazione dei parametri “esterni” debba avvenire in via residuale, dovendosi privilegiare le potenzialità insite nelle disposizioni costituzionali sui diritti, perlomeno quando queste siano concretamente invocabili, come sicuramente accadeva nel caso di specie.
2018
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