È nulla la clausola del Ccnl del Trasporto aereo che esclude l’indennità di volo integrativa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, in linea con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Ue, per cui l’erogazione al lavoratore di una retribuzione sensibilmente inferiore durante le giornate di ferie ha un effetto potenzialmente dissuasivo rispetto al loro godimento ed è incompatibile con i principi comunitari. I giudici di legittimità, tuttavia, limitano la declaratoria di nullità della clausola del Ccnl al periodo minimo di ferie annuali previste della disciplina dell’Unione.
Nullità della clausola del Ccnl limitativa del periodo (minimo) di ferie / Torsello, Laura. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - 4:(2022), pp. 1-7.
Nullità della clausola del Ccnl limitativa del periodo (minimo) di ferie
Laura Torsello
2022-01-01
Abstract
È nulla la clausola del Ccnl del Trasporto aereo che esclude l’indennità di volo integrativa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, in linea con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Ue, per cui l’erogazione al lavoratore di una retribuzione sensibilmente inferiore durante le giornate di ferie ha un effetto potenzialmente dissuasivo rispetto al loro godimento ed è incompatibile con i principi comunitari. I giudici di legittimità, tuttavia, limitano la declaratoria di nullità della clausola del Ccnl al periodo minimo di ferie annuali previste della disciplina dell’Unione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.