La nota approfondisce il recente pronunciamento della C. giust. UE, sent. del 24 febbraio 2022, C-52/21, Pharmacie populaire relativamente all’introduzione, da parte di uno Stato membro dell’UE, di obblighi formali il cui assolvimento consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati dai soggetti passivi IVA stabiliti in uno Stato Membro dell’UE. L’introduzione di tali obblighi formali nel caso affrontato dalla C. giust. UE, si risolve nella trasmissione agli organi di controllo competenti dell’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro dei rendiconti relativi a pagamenti effettuati a titolo di compenso per servizi acquistati presso prestatori stabiliti in un altro Stato membro. La giustificazione all’assolvimento di tali obblighi si fonda sulla tutela dell’efficacia ed effettività dei controlli fiscali e sulla prevenzione dell’evasione ed elusione degli obblighi IVA, che viene ritenuta lesiva del principio di libera prestazione di servizi nell’UE; la Corte osserva altresì che, tuttavia, una restrizione alla libera prestazione dei servizi può essere ammessa se giustificata da motivi di interesse generale.
Considerazioni in ordine agli obblighi in materia di controlli IVA equivalenti. Gli obblighi formali come elementi impeditivi del diritto alla detrazione? (Corte di Giustizia, 24.02.2022, C52/21) / Califano, Christian. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE. - ISSN 1824-1476. - STAMPA. - 3/2022:(2023), pp. 106-117.
Considerazioni in ordine agli obblighi in materia di controlli IVA equivalenti. Gli obblighi formali come elementi impeditivi del diritto alla detrazione? (Corte di Giustizia, 24.02.2022, C52/21)
Christian Califano
2023-01-01
Abstract
La nota approfondisce il recente pronunciamento della C. giust. UE, sent. del 24 febbraio 2022, C-52/21, Pharmacie populaire relativamente all’introduzione, da parte di uno Stato membro dell’UE, di obblighi formali il cui assolvimento consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati dai soggetti passivi IVA stabiliti in uno Stato Membro dell’UE. L’introduzione di tali obblighi formali nel caso affrontato dalla C. giust. UE, si risolve nella trasmissione agli organi di controllo competenti dell’Amministrazione finanziaria di uno Stato membro dei rendiconti relativi a pagamenti effettuati a titolo di compenso per servizi acquistati presso prestatori stabiliti in un altro Stato membro. La giustificazione all’assolvimento di tali obblighi si fonda sulla tutela dell’efficacia ed effettività dei controlli fiscali e sulla prevenzione dell’evasione ed elusione degli obblighi IVA, che viene ritenuta lesiva del principio di libera prestazione di servizi nell’UE; la Corte osserva altresì che, tuttavia, una restrizione alla libera prestazione dei servizi può essere ammessa se giustificata da motivi di interesse generale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.