Il Protocollo n. 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha introdotto una nuova funzione in favore della Corte di Strasburgo, attribuendo alla medesima la possibilità di rendere pareri su richiesta delle alte corti dei paesi firmatari del Protocollo medesimo. Il lavoro mira innanzitutto a dimostrare l'efficacia delle pronunce consultive dei giudici di Strasburgo, le quali producono un effetto "conformativo" erga omnes, in grado di condizionare l'attività interpretativa delle autorità giurisdizionali di tutti gli Stati del Consiglio d'Europa, anche quelli non firmatari del nuovo Protocollo. Sulla base di tali premesse si ritengono non del tutto fondate le preoccupazioni che hanno motivato la mancata adesione dell'Italia a tale strumento.
La funzione consultiva introdotta dal Protocollo 16 alla CEDU: riflessioni a margine della prima prassi applicativa / Ruoppo, Roberto. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2421-2407. - STAMPA. - VIII:3(2022), pp. 1223-1251.
La funzione consultiva introdotta dal Protocollo 16 alla CEDU: riflessioni a margine della prima prassi applicativa
Roberto Ruoppo
2022-01-01
Abstract
Il Protocollo n. 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha introdotto una nuova funzione in favore della Corte di Strasburgo, attribuendo alla medesima la possibilità di rendere pareri su richiesta delle alte corti dei paesi firmatari del Protocollo medesimo. Il lavoro mira innanzitutto a dimostrare l'efficacia delle pronunce consultive dei giudici di Strasburgo, le quali producono un effetto "conformativo" erga omnes, in grado di condizionare l'attività interpretativa delle autorità giurisdizionali di tutti gli Stati del Consiglio d'Europa, anche quelli non firmatari del nuovo Protocollo. Sulla base di tali premesse si ritengono non del tutto fondate le preoccupazioni che hanno motivato la mancata adesione dell'Italia a tale strumento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.