Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che – in ogni forma pensionistica complementare, incluse quelle gestite a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, preesistenti alla legge delega n. 421/1992 – il montante contributivo imputabile ai singoli iscritti è sempre individuabile e trasferibile secondo le modalità previste dall’art. 14, d.lgs. n. 252/2005.
Previdenza complementare e diritto inderogabile alla portabilità del montante contributivo individuale / Zampini, Giovanni. - In: IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA. - ISSN 1591-4178. - ELETTRONICO. - 10/2022:(2022), pp. 926-934.
Previdenza complementare e diritto inderogabile alla portabilità del montante contributivo individuale
Zampini Giovanni
2022-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che – in ogni forma pensionistica complementare, incluse quelle gestite a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, preesistenti alla legge delega n. 421/1992 – il montante contributivo imputabile ai singoli iscritti è sempre individuabile e trasferibile secondo le modalità previste dall’art. 14, d.lgs. n. 252/2005.File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Zampini_Previdenza-complementare-diritto-nderogabile_2022.pdf
Solo gestori archivio
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza d'uso:
Tutti i diritti riservati
Dimensione
158.07 kB
Formato
Adobe PDF
|
158.07 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


