Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che – in ogni forma pensionistica complementare, incluse quelle gestite a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, preesistenti alla legge delega n. 421/1992 – il montante contributivo imputabile ai singoli iscritti è sempre individuabile e trasferibile secondo le modalità previste dall’art. 14, d.lgs. n. 252/2005.
Previdenza complementare e diritto inderogabile alla portabilità del montante contributivo individuale / Zampini, Giovanni. - In: IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA. - ISSN 1591-4178. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 926-934.
Previdenza complementare e diritto inderogabile alla portabilità del montante contributivo individuale
Zampini Giovanni
2022-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono che – in ogni forma pensionistica complementare, incluse quelle gestite a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, preesistenti alla legge delega n. 421/1992 – il montante contributivo imputabile ai singoli iscritti è sempre individuabile e trasferibile secondo le modalità previste dall’art. 14, d.lgs. n. 252/2005.File in questo prodotto:
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