The article aims to reconstruct the position of the social security institution within the judgment established between the employer and the worker that also has repercussions on the contribution profiles. In particular, after an examination of the particular configuration of the legal social security relationship and the vexata quaestio of the nature of the social security contribution, the article goes on to analyze the trends of the jurisprudence relating to the particular position of the entity in labor disputes, essentially attributable to the orientation that qualifies him as a third party and to the opposite thesis which, instead, considers him as a necessary litiscusort. However, in the context of this latest reconstruction, the Supreme Court, with sentence no. 8956 of 2020, has come to state that, once the nullity of the judgment due to non-participation of the necessary litiscusort has been found, it should be remitted to the judge for the purpose of integrating the cross-examination. Although this jurisprudential arrest opens up prospects of undoubted interest, the regulatory context still appears to be characterized by elements of criticality and aporias, since if one adheres to the thesis of the necessary extension of the judgment to the social security institution, there is a real risk of a strong weighting, in terms of time and costs, of labor disputes, the peculiarity of which would clearly be distorted. The proposed interpretative solution is therefore to put the constitutional perspective that protects the person who works and which, on the other hand, places the social security institution among the merely implementing the social security function at the center. According to this approach, the primacy of the interest and the right acted by the worker should be recognized, reducing the role of the entity to that of a mere third party, entitled to carry out any actions to protect this position only if an effective injury to his sphere of interests

L’articolo si propone di ricostruire la posizione dell’ente di previdenza all’interno del giudizio instaurato tra datore di lavoro e lavoratore che abbia ripercussioni anche sui profili contributivi. In particolare, dopo una disamina relativa alla peculiare configurazione del rapporto giuridico previdenziale e della vexata quaestio della natura della contribuzione previdenziale, l’articolo passa ad analizzare le linee di tendenza della giurisprudenza relative alla peculiare posizione dell’ente nelle controversie di lavoro, riconducibili essenzialmente all’orientamento che lo qualifica come terzo e all’opposta tesi che, invece, lo considera come litisconsorte necessario. Sennonché, nell’ambito di quest’ultima ricostruzione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 8956/2020, è giunta ad affermare che, una volta rilevata la nullità del giudizio per mancata partecipazione del litisconsorte necessario, lo stesso dovrebbe essere rimesso al giudice ai fini dell’integrazione del contraddittorio. Sebbene tale arresto giurisprudenziale apra prospettive di indubbio interesse, il contesto normativo appare ancora caratterizzato da elementi di criticità e aporie, dal momento che se si aderisce alla tesi della necessaria estensione del giudizio all’ente di previdenza, si corre il rischio concreto di un forte appesantimento, in termini di tempi e costi, delle controversie lavoristiche, la cui peculiarità verrebbe a ben vedere snaturata. La soluzione interpretativa proposta è pertanto quella di rimettere al centro la prospettiva costituzionale che tutela la persona che lavora e che, d’altro canto, pone l’ente previdenziale tra i soggetti meramente attuatori della funzione di sicurezza sociale. Secondo tale impostazione, andrebbe riconosciuta la primazia dell’interesse e del diritto agito dal lavoratore, riducendo il ruolo dell’ente a quello di mero terzo, titolato ad esperire le eventuali azioni a tutela di detta posizione soltanto qualora sia percepita una effettiva lesione della sua sfera di interessi

Litisconsorte necessario o terzo? La posizione dell’ente previdenziale nelle controversie lavoristiche e la necessità di una prospettiva costituzionalmente orientata / Giuliani, Alessandro. - In: VARIAZIONI SU TEMI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 2499-4650. - STAMPA. - (2020), pp. 1465-1484.

Litisconsorte necessario o terzo? La posizione dell’ente previdenziale nelle controversie lavoristiche e la necessità di una prospettiva costituzionalmente orientata

Alessandro Giuliani
2020-01-01

Abstract

The article aims to reconstruct the position of the social security institution within the judgment established between the employer and the worker that also has repercussions on the contribution profiles. In particular, after an examination of the particular configuration of the legal social security relationship and the vexata quaestio of the nature of the social security contribution, the article goes on to analyze the trends of the jurisprudence relating to the particular position of the entity in labor disputes, essentially attributable to the orientation that qualifies him as a third party and to the opposite thesis which, instead, considers him as a necessary litiscusort. However, in the context of this latest reconstruction, the Supreme Court, with sentence no. 8956 of 2020, has come to state that, once the nullity of the judgment due to non-participation of the necessary litiscusort has been found, it should be remitted to the judge for the purpose of integrating the cross-examination. Although this jurisprudential arrest opens up prospects of undoubted interest, the regulatory context still appears to be characterized by elements of criticality and aporias, since if one adheres to the thesis of the necessary extension of the judgment to the social security institution, there is a real risk of a strong weighting, in terms of time and costs, of labor disputes, the peculiarity of which would clearly be distorted. The proposed interpretative solution is therefore to put the constitutional perspective that protects the person who works and which, on the other hand, places the social security institution among the merely implementing the social security function at the center. According to this approach, the primacy of the interest and the right acted by the worker should be recognized, reducing the role of the entity to that of a mere third party, entitled to carry out any actions to protect this position only if an effective injury to his sphere of interests
2020
L’articolo si propone di ricostruire la posizione dell’ente di previdenza all’interno del giudizio instaurato tra datore di lavoro e lavoratore che abbia ripercussioni anche sui profili contributivi. In particolare, dopo una disamina relativa alla peculiare configurazione del rapporto giuridico previdenziale e della vexata quaestio della natura della contribuzione previdenziale, l’articolo passa ad analizzare le linee di tendenza della giurisprudenza relative alla peculiare posizione dell’ente nelle controversie di lavoro, riconducibili essenzialmente all’orientamento che lo qualifica come terzo e all’opposta tesi che, invece, lo considera come litisconsorte necessario. Sennonché, nell’ambito di quest’ultima ricostruzione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 8956/2020, è giunta ad affermare che, una volta rilevata la nullità del giudizio per mancata partecipazione del litisconsorte necessario, lo stesso dovrebbe essere rimesso al giudice ai fini dell’integrazione del contraddittorio. Sebbene tale arresto giurisprudenziale apra prospettive di indubbio interesse, il contesto normativo appare ancora caratterizzato da elementi di criticità e aporie, dal momento che se si aderisce alla tesi della necessaria estensione del giudizio all’ente di previdenza, si corre il rischio concreto di un forte appesantimento, in termini di tempi e costi, delle controversie lavoristiche, la cui peculiarità verrebbe a ben vedere snaturata. La soluzione interpretativa proposta è pertanto quella di rimettere al centro la prospettiva costituzionale che tutela la persona che lavora e che, d’altro canto, pone l’ente previdenziale tra i soggetti meramente attuatori della funzione di sicurezza sociale. Secondo tale impostazione, andrebbe riconosciuta la primazia dell’interesse e del diritto agito dal lavoratore, riducendo il ruolo dell’ente a quello di mero terzo, titolato ad esperire le eventuali azioni a tutela di detta posizione soltanto qualora sia percepita una effettiva lesione della sua sfera di interessi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11566/303944
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