Viene analizzato il caso di alcune lavoratrici che, assunte con contratto part-time per il venerdì e sabato, con possibilità di lavoro domenicale per un massimo di 13 domeniche l’anno, secondo l’allora vigente d.lgs. n. 114/1998, contestavano la scelta della società datrice che, con l’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, imponeva di lavorare ogni domenica. L’illegittimità del comportamento, ledendo l’equilibrio della vita personale del lavoratore, dà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di natura esistenziale, liquidato in via equitativa e all’erogazione dell’indennità giornaliera che non può ritenersi assorbita dalla maggiorazione prevista dal successivo contratto integrativo. È respinta l’eccezione di prescrizione dei crediti in quanto, dopo la modifica dell’art. 18 St. lav. operata dalla l. n. 92/2012, non decorre durante il rapporto di lavoro.
Titolo: | Riposo domenicale e part-time | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Viene analizzato il caso di alcune lavoratrici che, assunte con contratto part-time per il venerdì e sabato, con possibilità di lavoro domenicale per un massimo di 13 domeniche l’anno, secondo l’allora vigente d.lgs. n. 114/1998, contestavano la scelta della società datrice che, con l’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, imponeva di lavorare ogni domenica. L’illegittimità del comportamento, ledendo l’equilibrio della vita personale del lavoratore, dà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di natura esistenziale, liquidato in via equitativa e all’erogazione dell’indennità giornaliera che non può ritenersi assorbita dalla maggiorazione prevista dal successivo contratto integrativo. È respinta l’eccezione di prescrizione dei crediti in quanto, dopo la modifica dell’art. 18 St. lav. operata dalla l. n. 92/2012, non decorre durante il rapporto di lavoro. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11566/295960 | |
Appare nelle tipologie: | 1.4 Nota a sentenza |