The Supreme Court reconfirms the ancient orientation according to which in the event of a contributory omission the worker cannot act with an action for damages pursuant to art. 2116, paragraph 2, of the Italian Civil Code before the requirements for access to social security benefits have been fulfilled. Only with the maturity of the limitation of the omitted contributions does the worker have a reason for recoverable damage consisting in the loss of pension treatment or in the perception of a treatment lower than that which would have been due. In this way the possibility of disposing of the right to compensation for pension damage is denied, since it is a right that has not yet entered the worker’s assets.

Con la decisione in esame la Suprema Corte conferma l’antico orientamento secondo cui in caso di omissione contributiva il lavoratore non possa agire con un’azione di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2, c.c. prima che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale. Solo con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore vanta una ragione di danno risarcibile consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello che sarebbe spettato. In tal modo si nega la possibilità di disporre in via transattiva del diritto al risarcimento del danno pensionistico, trattandosi anche di un diritto non ancora entrato nel patrimonio del lavoratore.

Riflessioni sul diritto all'integrità contributiva / Torsello, Laura. - In: IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA. - ISSN 1591-4178. - STAMPA. - 12:(2021), pp. 1136-1142.

Riflessioni sul diritto all'integrità contributiva

Laura Torsello
2021-01-01

Abstract

The Supreme Court reconfirms the ancient orientation according to which in the event of a contributory omission the worker cannot act with an action for damages pursuant to art. 2116, paragraph 2, of the Italian Civil Code before the requirements for access to social security benefits have been fulfilled. Only with the maturity of the limitation of the omitted contributions does the worker have a reason for recoverable damage consisting in the loss of pension treatment or in the perception of a treatment lower than that which would have been due. In this way the possibility of disposing of the right to compensation for pension damage is denied, since it is a right that has not yet entered the worker’s assets.
2021
Con la decisione in esame la Suprema Corte conferma l’antico orientamento secondo cui in caso di omissione contributiva il lavoratore non possa agire con un’azione di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2, c.c. prima che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale. Solo con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore vanta una ragione di danno risarcibile consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello che sarebbe spettato. In tal modo si nega la possibilità di disporre in via transattiva del diritto al risarcimento del danno pensionistico, trattandosi anche di un diritto non ancora entrato nel patrimonio del lavoratore.
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