Dal risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto ai familiari di una persona deceduta per colpa altrui non è possibile detrarre il valore capitale della pensione di reversibilità: non opera la «compensatio lucri cum damno» in quanto la reversibilità accordata dall’Ente previdenziale è una forma di tutela previdenziale con peculiare fondamento solidaristico che trova origine nel “sacrificio” compiuto dal de cuius quando era in vita.
La regola «compensatio lucri cum damno» nel sistema di sicurezza sociale (Cassazione, 10.9.2019, n. 22530, ord.)
Laura Torsello
2020-01-01
Abstract
Dal risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto ai familiari di una persona deceduta per colpa altrui non è possibile detrarre il valore capitale della pensione di reversibilità: non opera la «compensatio lucri cum damno» in quanto la reversibilità accordata dall’Ente previdenziale è una forma di tutela previdenziale con peculiare fondamento solidaristico che trova origine nel “sacrificio” compiuto dal de cuius quando era in vita.File in questo prodotto:
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