All’indomani delle Sezioni unite del 2006, la dottrina si è interrogata sull’estensibilità del principio della cristallizzazione delle quote di legittima all’apertura della successione, e della loro invariabilità per effetto della rinuncia all’azione di riduzione, alla diversa ipotesi della rinuncia del legittimario all’eredità. La sentenza in commento prende posizione sul tema, affermando che nella successione necessaria la quota spettante al legittimario rinunciante all’eredità non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, né occorre procedere al ricalcolo, dovendo l’individuazione della quota di riserva essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione. La debolezza argomentativa della pronuncia induce, tuttavia, ad una riflessione piú attenta sugli effetti del venir meno di un legittimario alla morte del de cuius e sull’opportunità di distinguere le diverse fattispecie applicative.

Rinuncia del legittimario all’eredità e cristallizzazione delle quote di riserva (Cass., Sez. II, 16 novembre 2017, n. 27259) / Perriello, Luca Ettore. - In: RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE. - ISSN 0393-182X. - (2018), pp. 1452-1474.

Rinuncia del legittimario all’eredità e cristallizzazione delle quote di riserva (Cass., Sez. II, 16 novembre 2017, n. 27259)

Perriello, Luca Ettore
2018-01-01

Abstract

All’indomani delle Sezioni unite del 2006, la dottrina si è interrogata sull’estensibilità del principio della cristallizzazione delle quote di legittima all’apertura della successione, e della loro invariabilità per effetto della rinuncia all’azione di riduzione, alla diversa ipotesi della rinuncia del legittimario all’eredità. La sentenza in commento prende posizione sul tema, affermando che nella successione necessaria la quota spettante al legittimario rinunciante all’eredità non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, né occorre procedere al ricalcolo, dovendo l’individuazione della quota di riserva essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione. La debolezza argomentativa della pronuncia induce, tuttavia, ad una riflessione piú attenta sugli effetti del venir meno di un legittimario alla morte del de cuius e sull’opportunità di distinguere le diverse fattispecie applicative.
2018
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