La produzione del testamento olografo non in originale ma in copia giustificherebbe, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, presunzione che potrebbe vincersi mediante la prova dell’esistenza della scheda al tempo dell’aperta successione. Siffatta presunzione non appare giustificata se solo si considera il rapporto tra documento e dichiarazione, e tra dichiarazione e documentazione. Ai fini dell’esistenza del negozio è, infatti, sufficiente e necessaria la formazione del documento (documentazione), là dove il risultato della documentazione (documento) è piuttosto funzionale alla prova del negozio. Se il testatore fotocopia la scheda testamentaria oppure ne redige una copia in carta carbone, nemmeno può sostenersi che egli con ciò abbia inteso revocare soggettivamente le disposizioni di ultima volontà, giacché tra le due determinazioni volitive (il testamento e la produzione della copia) non si ravvisa alcuna incompatibilità materiale. Non si avrà, dunque, revoca e la successione non sarà regolata dalla legge ma dalla copia del testamento, che non può che essere oggettivamente compatibile con il contenuto del negozio mortis causa.

Il testamento olografo rinvenuto in copia all’apertura della successione (Cass., Sez. II, 18 maggio 2015, n. 10171) / Perriello, Luca Ettore. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2421-2407. - (2016), pp. 557-577.

Il testamento olografo rinvenuto in copia all’apertura della successione (Cass., Sez. II, 18 maggio 2015, n. 10171)

Perriello, Luca Ettore
2016-01-01

Abstract

La produzione del testamento olografo non in originale ma in copia giustificherebbe, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, presunzione che potrebbe vincersi mediante la prova dell’esistenza della scheda al tempo dell’aperta successione. Siffatta presunzione non appare giustificata se solo si considera il rapporto tra documento e dichiarazione, e tra dichiarazione e documentazione. Ai fini dell’esistenza del negozio è, infatti, sufficiente e necessaria la formazione del documento (documentazione), là dove il risultato della documentazione (documento) è piuttosto funzionale alla prova del negozio. Se il testatore fotocopia la scheda testamentaria oppure ne redige una copia in carta carbone, nemmeno può sostenersi che egli con ciò abbia inteso revocare soggettivamente le disposizioni di ultima volontà, giacché tra le due determinazioni volitive (il testamento e la produzione della copia) non si ravvisa alcuna incompatibilità materiale. Non si avrà, dunque, revoca e la successione non sarà regolata dalla legge ma dalla copia del testamento, che non può che essere oggettivamente compatibile con il contenuto del negozio mortis causa.
2016
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11566/273048
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