Il termine “conversione” di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 non si riferisce a tutte le ipotesi in cui un contratto a tempo determinato venga “trasformato” in contratto a tempo indeterminato, ma solo alle ipotesi che possano considerarsi realmente nuove assunzioni o le ipotesi di contratti a tempo determinato stipulati prima del 7.3.2015, ma che subiscano una “conversione” in senso tecnico – mediante la rimozione di un termine nullo - in data successiva al 7.3.2015, per via giudiziale o stragiudiziale.
Riflessioni sulla "conversione" del contratto a termine nell'avvicendameno delle discipline in tema di licenziamento / Torsello, Laura. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - STAMPA. - 1:(2019), pp. 116-120.
Riflessioni sulla "conversione" del contratto a termine nell'avvicendameno delle discipline in tema di licenziamento
Laura Torsello
2019-01-01
Abstract
Il termine “conversione” di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 non si riferisce a tutte le ipotesi in cui un contratto a tempo determinato venga “trasformato” in contratto a tempo indeterminato, ma solo alle ipotesi che possano considerarsi realmente nuove assunzioni o le ipotesi di contratti a tempo determinato stipulati prima del 7.3.2015, ma che subiscano una “conversione” in senso tecnico – mediante la rimozione di un termine nullo - in data successiva al 7.3.2015, per via giudiziale o stragiudiziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.