The aim of the research is to demonstrate that the object clause is no more significant in the current social / economic framework. For instance, art. 2380-bis c.c., as currently in force, gives to the directors the general and exclusive competence for the direction of the company, legitimating them to the fulfillment of all the operations which are necessary for the accomplishment of the object clause. The activity constituting the object of the company should then represent a merely internal limit to the direction powers of the directors, but not an external limit to their general powers. In other words, the object clause would have some importance only on the internal ground as indicator of the liability of the directors, being deprived of its importance on the external ground. Other limits to the effectiveness of the object clause can be found in the matter of groups of companies. Here the concept of group interest should prevail, as scholars and case-law clearly indicate, on the object clause, with the consequence that the object clause would see diminished its role. It is worth noting that also other law systems are reviewing the concept of object clause for adapting it to a different environment, such as UK with sec. 31 (1) of the Companies Act 2006 as well as Ireland and Spain. Accordingly, it seems clear that the object clause is not currently much important in our law system. Different conclusions can be reached if the legislator introduced the possibility of companies with unrestricted object clause, but it seems that at the moment the legislator does not have the intention to intervene on these grounds.

L’obiettivo della ricerca è dimostrare che il concetto di oggetto sociale sia stato svuotato di significato alla luce del contesto socio-economico attuale e di quanto indicato dal legislatore. Ad esempio, l’art. 2380-bis c.c. da ultimo novellato attribuisce agli amministratori la generale ed esclusiva competenza per la gestione dell’impresa, legittimando gli stessi al compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’attività che costituisce l’oggetto sociale di una società rappresenterebbe allora un limite meramente interno ai poteri gestori dell’organo amministrativo, ma non un limite al suo potere di rappresentanza che è invece generale. Detto altrimenti, l’oggetto sociale rileverebbe solo a livello endo-societario quale misuratore di responsabilità degli amministratori, venendo svuotato di significato sul piano esterno. Ulteriori limiti alla valenza dell’oggetto sociale possono essere rinvenuti nell’ambito dei gruppi societari. Qui il concetto di interesse di gruppo dovrebbe sempre prevalere, come affermano concordemente dottrina e giurisprudenza (che hanno individuato la teoria dei vantaggi compensativi), su quello di oggetto sociale, con l’ovvia conseguenza di lasciare a quest’ultimo un ruolo quasi del tutto marginale. A ciò si aggiunga che già altri ordinamenti hanno cominciato a rileggere il concetto di oggetto sociale per adattarlo alle esigenze di un mondo ormai diverso da quello di pochi decenni fa, come l’ordinamento britannico con la sec. 31 (1) del Companies Act 2006 e le disposizioni da esso non molto distanti adottate dal legislatore irlandese e da quello spagnolo. Da tutto quanto sopra, pare potersi concludere che l’oggetto sociale non rivesta più un ruolo di centralità all’interno del nostro ordinamento. Nuova linfa potrebbe essere data all’istituto in esame dall’introduzione di società con un oggetto sociale non limitato, ma - allo stato - questo non pare essere un punto all’ordine del giorno del legislatore.

Una ridefinizione del concetto e del ruolo dell'oggetto sociale / Settanni, Giuseppe. - (2017 Mar 01).

Una ridefinizione del concetto e del ruolo dell'oggetto sociale

SETTANNI, GIUSEPPE
2017-03-01

Abstract

The aim of the research is to demonstrate that the object clause is no more significant in the current social / economic framework. For instance, art. 2380-bis c.c., as currently in force, gives to the directors the general and exclusive competence for the direction of the company, legitimating them to the fulfillment of all the operations which are necessary for the accomplishment of the object clause. The activity constituting the object of the company should then represent a merely internal limit to the direction powers of the directors, but not an external limit to their general powers. In other words, the object clause would have some importance only on the internal ground as indicator of the liability of the directors, being deprived of its importance on the external ground. Other limits to the effectiveness of the object clause can be found in the matter of groups of companies. Here the concept of group interest should prevail, as scholars and case-law clearly indicate, on the object clause, with the consequence that the object clause would see diminished its role. It is worth noting that also other law systems are reviewing the concept of object clause for adapting it to a different environment, such as UK with sec. 31 (1) of the Companies Act 2006 as well as Ireland and Spain. Accordingly, it seems clear that the object clause is not currently much important in our law system. Different conclusions can be reached if the legislator introduced the possibility of companies with unrestricted object clause, but it seems that at the moment the legislator does not have the intention to intervene on these grounds.
1-mar-2017
L’obiettivo della ricerca è dimostrare che il concetto di oggetto sociale sia stato svuotato di significato alla luce del contesto socio-economico attuale e di quanto indicato dal legislatore. Ad esempio, l’art. 2380-bis c.c. da ultimo novellato attribuisce agli amministratori la generale ed esclusiva competenza per la gestione dell’impresa, legittimando gli stessi al compimento di tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’attività che costituisce l’oggetto sociale di una società rappresenterebbe allora un limite meramente interno ai poteri gestori dell’organo amministrativo, ma non un limite al suo potere di rappresentanza che è invece generale. Detto altrimenti, l’oggetto sociale rileverebbe solo a livello endo-societario quale misuratore di responsabilità degli amministratori, venendo svuotato di significato sul piano esterno. Ulteriori limiti alla valenza dell’oggetto sociale possono essere rinvenuti nell’ambito dei gruppi societari. Qui il concetto di interesse di gruppo dovrebbe sempre prevalere, come affermano concordemente dottrina e giurisprudenza (che hanno individuato la teoria dei vantaggi compensativi), su quello di oggetto sociale, con l’ovvia conseguenza di lasciare a quest’ultimo un ruolo quasi del tutto marginale. A ciò si aggiunga che già altri ordinamenti hanno cominciato a rileggere il concetto di oggetto sociale per adattarlo alle esigenze di un mondo ormai diverso da quello di pochi decenni fa, come l’ordinamento britannico con la sec. 31 (1) del Companies Act 2006 e le disposizioni da esso non molto distanti adottate dal legislatore irlandese e da quello spagnolo. Da tutto quanto sopra, pare potersi concludere che l’oggetto sociale non rivesta più un ruolo di centralità all’interno del nostro ordinamento. Nuova linfa potrebbe essere data all’istituto in esame dall’introduzione di società con un oggetto sociale non limitato, ma - allo stato - questo non pare essere un punto all’ordine del giorno del legislatore.
Object clause; directors; groups of companies
Oggetto sociale; amministratori; gruppi di società
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Descrizione: tesi_settanni
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11566/245322
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