The "right to a healthy environment” has been for a long time the core of the constitutional debate, also in consideration of the climate changes of the last decades, which have urged a deeper reflection on the present ways of life in perspective of a sustainable development inside which it is possible to combine economic and social development and health safeguard. "Sustainability" represents one of the pillars of the new E.U. Constitution; it is not by chance that the Treaty adopting a E.U. Constitution, from the Preamble, reminds the necessity of the "respect of the rights of each individual and in awareness of their responsibilities towards future generations and the Earth”. However, while most Constitutions of the Union Member States make an explicit reference to environmental safeguard, the Italian Constitution has no direct mention of it, partly because of an almost total misinformation on the effects of environmental pollution, even if a reference, at least indirectly, may be found in the combined provisions of the articles 9 and 32 of the Constitution. The environmental right, or rather the environmental damage, appears inside the legal system only in 1986, with the Law n. 349 (Institution of the Ministry of the Environment and rules on environmental damage), where the article 18 reassembles the damage responsibility under the “tutela aquiliana”, but does not define the concept of "environment". Instead, we find the definition of "environment", together with a group of rules aiming at harmonizing its juridical safeguard, inside the legislative decree n. 152 of 2006 (Environmental Consolidation Act). This measure has left unsolved important matters, on which the legislator tried to intervene, once more, with the Law n. 68 of 2015. It has been a long wished reform, but has not hit the mark entirely as it has brought partial changes of rules that had to be possibly reconsidered and to include crime cases for the first time in order to get a penal safeguard of the environment, as required by E.U., and thus the so many issues underlined in 2006 are still unsolved.

Il "diritto all'ambiente" è da tempo al centro del dibattito costituzionale, anche in considerazione dei cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi decenni, che hanno spinto verso una riflessione più approfondita degli stili di vita attuali in una prospettiva di sviluppo sostenibile, all’interno del quale poter coniugare sviluppo economico, sociale e tutela della salute. La "sostenibilità" rappresenta uno dei pilastri della nuova Costituzione per l'Europa; non a caso, il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, già nel Preambolo, richiama la necessità del "rispetto dei diritti di ciascuno nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra". Mentre, però, nella maggior parte delle Costituzioni degli Stati membri aderenti all'Unione c’è un esplicito riferimento alla tutela dell’ambiente, nella Costituzione italiana, complice anche la quasi totale disinformazione circa gli effetti dell'inquinamento ambientale, manca un riferimento diretto, anche se esso può essere rinvenuto, almeno indirettamente, dal combinato disposto degli artt. 9 e 32 della Carta costituzionale. Il diritto ambientale, o meglio, il danno ambientale, compare all'interno dell'ordinamento giuridico solo nel 1986, con la Legge n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18 ricompone la responsabilità per danno sotto la tutela aquiliana, senza però definire il concetto di "ambiente". La definizione di "ambiente" si trova, invece, insieme con un novero di norme tese ad armonizzare la tutela giuridica dello stesso, all’interno del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale). Un intervento, quest’ultimo, che lascia aperte questioni importanti, sulle quali ha tentato di intervenire, ancora una volta, il legislatore con la Legge n. 68 del 2015. Una riforma tanto auspicata, che però non ha centrato pienamente l'obiettivo, intervenendo con parziali modifiche su una realtà normativa che, forse, andava interamente ripensata, e introducendo per la prima volta fattispecie delittuose a tutela penale dell'ambiente, così come richiesto dall'Europa, ma lasciando irrisolte le tante problematicità già evidenziate nel 2006.

La riconfigurazione del danno ambientale alla luce della legge n. 68 del 2015 / Materiale, Paola. - (2016 Feb 26).

La riconfigurazione del danno ambientale alla luce della legge n. 68 del 2015

Materiale, Paola
2016-02-26

Abstract

The "right to a healthy environment” has been for a long time the core of the constitutional debate, also in consideration of the climate changes of the last decades, which have urged a deeper reflection on the present ways of life in perspective of a sustainable development inside which it is possible to combine economic and social development and health safeguard. "Sustainability" represents one of the pillars of the new E.U. Constitution; it is not by chance that the Treaty adopting a E.U. Constitution, from the Preamble, reminds the necessity of the "respect of the rights of each individual and in awareness of their responsibilities towards future generations and the Earth”. However, while most Constitutions of the Union Member States make an explicit reference to environmental safeguard, the Italian Constitution has no direct mention of it, partly because of an almost total misinformation on the effects of environmental pollution, even if a reference, at least indirectly, may be found in the combined provisions of the articles 9 and 32 of the Constitution. The environmental right, or rather the environmental damage, appears inside the legal system only in 1986, with the Law n. 349 (Institution of the Ministry of the Environment and rules on environmental damage), where the article 18 reassembles the damage responsibility under the “tutela aquiliana”, but does not define the concept of "environment". Instead, we find the definition of "environment", together with a group of rules aiming at harmonizing its juridical safeguard, inside the legislative decree n. 152 of 2006 (Environmental Consolidation Act). This measure has left unsolved important matters, on which the legislator tried to intervene, once more, with the Law n. 68 of 2015. It has been a long wished reform, but has not hit the mark entirely as it has brought partial changes of rules that had to be possibly reconsidered and to include crime cases for the first time in order to get a penal safeguard of the environment, as required by E.U., and thus the so many issues underlined in 2006 are still unsolved.
26-feb-2016
Il "diritto all'ambiente" è da tempo al centro del dibattito costituzionale, anche in considerazione dei cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi decenni, che hanno spinto verso una riflessione più approfondita degli stili di vita attuali in una prospettiva di sviluppo sostenibile, all’interno del quale poter coniugare sviluppo economico, sociale e tutela della salute. La "sostenibilità" rappresenta uno dei pilastri della nuova Costituzione per l'Europa; non a caso, il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, già nel Preambolo, richiama la necessità del "rispetto dei diritti di ciascuno nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra". Mentre, però, nella maggior parte delle Costituzioni degli Stati membri aderenti all'Unione c’è un esplicito riferimento alla tutela dell’ambiente, nella Costituzione italiana, complice anche la quasi totale disinformazione circa gli effetti dell'inquinamento ambientale, manca un riferimento diretto, anche se esso può essere rinvenuto, almeno indirettamente, dal combinato disposto degli artt. 9 e 32 della Carta costituzionale. Il diritto ambientale, o meglio, il danno ambientale, compare all'interno dell'ordinamento giuridico solo nel 1986, con la Legge n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), il cui art. 18 ricompone la responsabilità per danno sotto la tutela aquiliana, senza però definire il concetto di "ambiente". La definizione di "ambiente" si trova, invece, insieme con un novero di norme tese ad armonizzare la tutela giuridica dello stesso, all’interno del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale). Un intervento, quest’ultimo, che lascia aperte questioni importanti, sulle quali ha tentato di intervenire, ancora una volta, il legislatore con la Legge n. 68 del 2015. Una riforma tanto auspicata, che però non ha centrato pienamente l'obiettivo, intervenendo con parziali modifiche su una realtà normativa che, forse, andava interamente ripensata, e introducendo per la prima volta fattispecie delittuose a tutela penale dell'ambiente, così come richiesto dall'Europa, ma lasciando irrisolte le tante problematicità già evidenziate nel 2006.
danno ambientale
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