Lo studio analizza gli aspetti della disciplina del diritto sportivo con particolare riferimento alla materia della giustizia. La crescente rilevanza sociale che lo sport ha assunto nel corso del tempo ha imposto di inquadrare tale fenomeno anche e soprattutto da un punto di vista giuridico. Recentemente, lo sport, lungi dal rappresentare i valori educativi di decoubertiana memoria, sembra piegarsi alle logiche del guadagno e dei grandi interessi economici che lo riguardano, entrando in perenne conflitto con l’ordinamento giuridico dello Stato. I difficili rapporti tra diritto sportivo e ordinamento giuridico riguardano, in particolare, il tema della giustizia e della risoluzione delle questioni sportive. In particolare, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, ha rappresentato un primo tentativo di regolamentazione del fenomeno; tuttavia, nonostante la norma abbia contribuito a delimitare gli esatti confini della giurisdizione domestica, andando a sancire quali fossero le controversie sportive «rilevanti» da quelle «irrilevanti» per l’ordinamento giuridico, di fatto, non ha risolto i problemi tanto che il legislatore continua, a distanza di anni, ad intervenire continuamente sul tema. L’indagine, infine, approfondisce l’istituto dell’arbitrato quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie sportive. La scelta di ricorrere all’arbitrato nello sport è stata da sempre giustificata in ragione della sua celerità decisoria tale da garantire lo svolgimento periodico delle attività sportive. Il ruolo dell’arbitrato, oggi, è messo in discussione dalla riforma della giustizia sportiva del 2014, promossa dal C.O .N.I., che ha modificato i principali organi arbitrali dello sport e ha imposto il ricorso a tale istituto solamente per la risoluzione di particolari questioni di natura patrimoniale. La dottrina sembra orientarsi verso una totale «indifferenza» nei confronti dell’istituto arbitrale posto che le questioni strettamente sportive sono riservate alla giurisdizione domestica mentre le altre sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo.
La giustizia sportiva
CALAMITA, Alessandro
2015-05-07
Abstract
Lo studio analizza gli aspetti della disciplina del diritto sportivo con particolare riferimento alla materia della giustizia. La crescente rilevanza sociale che lo sport ha assunto nel corso del tempo ha imposto di inquadrare tale fenomeno anche e soprattutto da un punto di vista giuridico. Recentemente, lo sport, lungi dal rappresentare i valori educativi di decoubertiana memoria, sembra piegarsi alle logiche del guadagno e dei grandi interessi economici che lo riguardano, entrando in perenne conflitto con l’ordinamento giuridico dello Stato. I difficili rapporti tra diritto sportivo e ordinamento giuridico riguardano, in particolare, il tema della giustizia e della risoluzione delle questioni sportive. In particolare, la legge 17 ottobre 2003, n. 280, ha rappresentato un primo tentativo di regolamentazione del fenomeno; tuttavia, nonostante la norma abbia contribuito a delimitare gli esatti confini della giurisdizione domestica, andando a sancire quali fossero le controversie sportive «rilevanti» da quelle «irrilevanti» per l’ordinamento giuridico, di fatto, non ha risolto i problemi tanto che il legislatore continua, a distanza di anni, ad intervenire continuamente sul tema. L’indagine, infine, approfondisce l’istituto dell’arbitrato quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie sportive. La scelta di ricorrere all’arbitrato nello sport è stata da sempre giustificata in ragione della sua celerità decisoria tale da garantire lo svolgimento periodico delle attività sportive. Il ruolo dell’arbitrato, oggi, è messo in discussione dalla riforma della giustizia sportiva del 2014, promossa dal C.O .N.I., che ha modificato i principali organi arbitrali dello sport e ha imposto il ricorso a tale istituto solamente per la risoluzione di particolari questioni di natura patrimoniale. La dottrina sembra orientarsi verso una totale «indifferenza» nei confronti dell’istituto arbitrale posto che le questioni strettamente sportive sono riservate alla giurisdizione domestica mentre le altre sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo.File | Dimensione | Formato | |
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