Da sempre il tema dell’inerzia della p.a. e dei rimedi approntati dall’ordinamento per reagire alle illegittime condotte omissive dell’amministrazione costituiscono il banco di prova sul quale misurare i progressi nella garanzia del cittadino nei confronti dei pubblici poteri. L’indagine - muovendo dall’esame dei principali schemi ricostruttivi elaborati in merito alla responsabilità civile da inerzia della p.a. - analizza in chiave critica le resistenze che tuttora si frappongono al riconoscimento della risarcibilità dei danni derivanti dalla semplice inosservanza del termine di conclusione del procedimento, a prescindere da ogni ulteriore indagine circa la tondatezza della pretesa avanzata dall’istante. La riluttanza manifestata - prevalentemente in sede giurisprudenziale - avverso il risarcimento del «mero» silenzio o del «puro» ritardo dell’amministrazione è, tuttavia, destinata ad essere riconsiderata sia per effetto di talune recenti innovazioni legislative, sia alla luce dei numerosi indici sistematici che inducono a recidere una volta per tutte il nesso di complementarietà che avvince, agli stretti fini risarcitori, l’inerzia della p.a. ed il giudizio prognostico di spettanza. Dalla lettura complessiva ed unitaria dell’ordinamento, non confinata entro gli angusti spazi delle discipline di settore, emerge che la via del risarcimento diretto, collegato al dato estrinseco e formale dell’omesso o ritardato provvedimento, si rivela la più aderente al tessuto nomologico ed all’assiologia sottesa agli artt. 3, 24 e 113 cost., integrando un elemento coessenziale in vista della compiuta difesa del cittadino, meritevole di una protezione piena e non più inaccettabilmente dimidiata al cospetto dell’amministrazione rimasta inattiva. Per contro, tino a quando le illegittime omissioni della p.a. continueranno ad essere perseguibili e ristorabili soltanto in ipotesi residuali e con risultati inappaganti, la tutela nei confronti dell’amministrazione rimarrà incompleta e, soprattutto, lontana dagli standard costituzionali, europei ed internazionali di adeguatezza ed effettività del momento rimediale.
Inerzia della pubblica amministrazione e tutela risarcitoria / Angelone, Marco. - (2010).
Inerzia della pubblica amministrazione e tutela risarcitoria
ANGELONE, Marco
2010-01-01
Abstract
Da sempre il tema dell’inerzia della p.a. e dei rimedi approntati dall’ordinamento per reagire alle illegittime condotte omissive dell’amministrazione costituiscono il banco di prova sul quale misurare i progressi nella garanzia del cittadino nei confronti dei pubblici poteri. L’indagine - muovendo dall’esame dei principali schemi ricostruttivi elaborati in merito alla responsabilità civile da inerzia della p.a. - analizza in chiave critica le resistenze che tuttora si frappongono al riconoscimento della risarcibilità dei danni derivanti dalla semplice inosservanza del termine di conclusione del procedimento, a prescindere da ogni ulteriore indagine circa la tondatezza della pretesa avanzata dall’istante. La riluttanza manifestata - prevalentemente in sede giurisprudenziale - avverso il risarcimento del «mero» silenzio o del «puro» ritardo dell’amministrazione è, tuttavia, destinata ad essere riconsiderata sia per effetto di talune recenti innovazioni legislative, sia alla luce dei numerosi indici sistematici che inducono a recidere una volta per tutte il nesso di complementarietà che avvince, agli stretti fini risarcitori, l’inerzia della p.a. ed il giudizio prognostico di spettanza. Dalla lettura complessiva ed unitaria dell’ordinamento, non confinata entro gli angusti spazi delle discipline di settore, emerge che la via del risarcimento diretto, collegato al dato estrinseco e formale dell’omesso o ritardato provvedimento, si rivela la più aderente al tessuto nomologico ed all’assiologia sottesa agli artt. 3, 24 e 113 cost., integrando un elemento coessenziale in vista della compiuta difesa del cittadino, meritevole di una protezione piena e non più inaccettabilmente dimidiata al cospetto dell’amministrazione rimasta inattiva. Per contro, tino a quando le illegittime omissioni della p.a. continueranno ad essere perseguibili e ristorabili soltanto in ipotesi residuali e con risultati inappaganti, la tutela nei confronti dell’amministrazione rimarrà incompleta e, soprattutto, lontana dagli standard costituzionali, europei ed internazionali di adeguatezza ed effettività del momento rimediale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.