Nella consapevolezza che l’unità del reddito (economico) di impresa, nella definizione accolta nel sistema di riferimento del Liquid Income Taxation System (LITS), «[…] è l’unità di capacità contributiva identificata da un mix che implica, di volta in volta, un valore definito in modo univoco; l’entità di tale valore dipende dal mix che rende vera la funzione», partendo dalla formulazione di una funzione costituzionale – e costituzionalizzante – del principio di capacità contributiva tale per cui sia verificata la sua riconduzione all’alveo qualificatorio di un vero diritto con verità-mv, secondo la struttura Y = f( X ) – sicché l’imposta sul reddito d’impresa ( Y ) sia funzione ( f ) vera e coerente al principio di capacità contributiva dell’individuata base imponibile (x3, appartenente a X), al fine di operare il finalistico passaggio ad una completa, o quanto più prossima, caratterizzazione in termini di effettiva liquidità-mv della capacità contributiva – assume rilevanza saggiare se, e in che misura, l’anzidetto attributo qualificatorio di liquidità-mv affiancato alla capacità contributiva consenta il compimento evolutivo della funzione impositiva verso il modello teorico di un diritto con verità, vero-mv, che rende, ipso facto, vera (e verificata) la relazione necessaria tra sé e il suo necessario parametro di validità. Tale valorizzazione, nel contesto della recente affermazione nel panorama internazionale e interno delle problematiche connesse alla tassazione della c.d. «economia digitale», con particolare riguardo alla individuazione di omogenee e uniformi norme impositive con riferimento al trattamento reddituale dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla negoziazione, detenzione e realizzo di «cripto-attività», che costituiscono «rappresentazioni digitali» di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, ed estrinsecare la sua utilità in termini di «valore digitale» creato o ingenerato che risulti allocabile in un ordinamento e, pertanto, alla «localizzazione» del valore corrisponda un pari riconoscimento del diritto di detto Stato ad effettuare il prelievo.

Capacità contributiva liquida-mv e sterilizzazione delle variazioni di valore delle cripto-attività: dal «valore digitale» al reddito liquido societario-mv? / Castagnari, Filippo. - STAMPA. - 4:(2026), pp. 343-348.

Capacità contributiva liquida-mv e sterilizzazione delle variazioni di valore delle cripto-attività: dal «valore digitale» al reddito liquido societario-mv?

Castagnari, Filippo
2026-01-01

Abstract

Nella consapevolezza che l’unità del reddito (economico) di impresa, nella definizione accolta nel sistema di riferimento del Liquid Income Taxation System (LITS), «[…] è l’unità di capacità contributiva identificata da un mix che implica, di volta in volta, un valore definito in modo univoco; l’entità di tale valore dipende dal mix che rende vera la funzione», partendo dalla formulazione di una funzione costituzionale – e costituzionalizzante – del principio di capacità contributiva tale per cui sia verificata la sua riconduzione all’alveo qualificatorio di un vero diritto con verità-mv, secondo la struttura Y = f( X ) – sicché l’imposta sul reddito d’impresa ( Y ) sia funzione ( f ) vera e coerente al principio di capacità contributiva dell’individuata base imponibile (x3, appartenente a X), al fine di operare il finalistico passaggio ad una completa, o quanto più prossima, caratterizzazione in termini di effettiva liquidità-mv della capacità contributiva – assume rilevanza saggiare se, e in che misura, l’anzidetto attributo qualificatorio di liquidità-mv affiancato alla capacità contributiva consenta il compimento evolutivo della funzione impositiva verso il modello teorico di un diritto con verità, vero-mv, che rende, ipso facto, vera (e verificata) la relazione necessaria tra sé e il suo necessario parametro di validità. Tale valorizzazione, nel contesto della recente affermazione nel panorama internazionale e interno delle problematiche connesse alla tassazione della c.d. «economia digitale», con particolare riguardo alla individuazione di omogenee e uniformi norme impositive con riferimento al trattamento reddituale dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla negoziazione, detenzione e realizzo di «cripto-attività», che costituiscono «rappresentazioni digitali» di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, ed estrinsecare la sua utilità in termini di «valore digitale» creato o ingenerato che risulti allocabile in un ordinamento e, pertanto, alla «localizzazione» del valore corrisponda un pari riconoscimento del diritto di detto Stato ad effettuare il prelievo.
2026
Reddito liquido-mv. 100 pensieri per un vero diritto tributario con verità, vero-mv
979-12-5771-028-6
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11566/355232
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