Nella consapevolezza che l’unità del reddito (economico) di impresa, nella definizione accolta nel sistema di riferimento del Liquid Income Taxation System (LITS), «[…] è l’unità di capacità contributiva identificata da un mix che implica, di volta in volta, un valore definito in modo univoco; l’entità di tale valore dipende dal mix che rende vera la funzione», partendo dalla formulazione di una funzione costituzionale – e costituzionalizzante – del principio di capacità contributiva tale per cui sia verificata la sua riconduzione all’alveo qualificatorio di un vero diritto con verità-mv, secondo la struttura Y = f( X ) – sicché l’imposta sul reddito d’impresa ( Y ) sia funzione ( f ) vera e coerente al principio di capacità contributiva dell’individuata base imponibile (x3, appartenente a X), al fine di operare il finalistico passaggio ad una completa, o quanto più prossima, caratterizzazione in termini di effettiva liquidità-mv della capacità contributiva – assume rilevanza saggiare se, e in che misura, l’anzidetto attributo qualificatorio di liquidità-mv affiancato alla capacità contributiva consenta il compimento evolutivo della funzione impositiva verso il modello teorico di un diritto con verità, vero-mv, che rende, ipso facto, vera (e verificata) la relazione necessaria tra sé e il suo necessario parametro di validità. Tale valorizzazione, nel contesto della recente affermazione nel panorama internazionale e interno delle problematiche connesse alla tassazione della c.d. «economia digitale», con particolare riguardo alla individuazione di omogenee e uniformi norme impositive con riferimento al trattamento reddituale dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla negoziazione, detenzione e realizzo di «cripto-attività», che costituiscono «rappresentazioni digitali» di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, ed estrinsecare la sua utilità in termini di «valore digitale» creato o ingenerato che risulti allocabile in un ordinamento e, pertanto, alla «localizzazione» del valore corrisponda un pari riconoscimento del diritto di detto Stato ad effettuare il prelievo.
Capacità contributiva liquida-mv e sterilizzazione delle variazioni di valore delle cripto-attività: dal «valore digitale» al reddito liquido societario-mv? / Castagnari, Filippo. - STAMPA. - 4:(2026), pp. 343-348.
Capacità contributiva liquida-mv e sterilizzazione delle variazioni di valore delle cripto-attività: dal «valore digitale» al reddito liquido societario-mv?
Castagnari, Filippo
2026-01-01
Abstract
Nella consapevolezza che l’unità del reddito (economico) di impresa, nella definizione accolta nel sistema di riferimento del Liquid Income Taxation System (LITS), «[…] è l’unità di capacità contributiva identificata da un mix che implica, di volta in volta, un valore definito in modo univoco; l’entità di tale valore dipende dal mix che rende vera la funzione», partendo dalla formulazione di una funzione costituzionale – e costituzionalizzante – del principio di capacità contributiva tale per cui sia verificata la sua riconduzione all’alveo qualificatorio di un vero diritto con verità-mv, secondo la struttura Y = f( X ) – sicché l’imposta sul reddito d’impresa ( Y ) sia funzione ( f ) vera e coerente al principio di capacità contributiva dell’individuata base imponibile (x3, appartenente a X), al fine di operare il finalistico passaggio ad una completa, o quanto più prossima, caratterizzazione in termini di effettiva liquidità-mv della capacità contributiva – assume rilevanza saggiare se, e in che misura, l’anzidetto attributo qualificatorio di liquidità-mv affiancato alla capacità contributiva consenta il compimento evolutivo della funzione impositiva verso il modello teorico di un diritto con verità, vero-mv, che rende, ipso facto, vera (e verificata) la relazione necessaria tra sé e il suo necessario parametro di validità. Tale valorizzazione, nel contesto della recente affermazione nel panorama internazionale e interno delle problematiche connesse alla tassazione della c.d. «economia digitale», con particolare riguardo alla individuazione di omogenee e uniformi norme impositive con riferimento al trattamento reddituale dei componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla negoziazione, detenzione e realizzo di «cripto-attività», che costituiscono «rappresentazioni digitali» di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, ed estrinsecare la sua utilità in termini di «valore digitale» creato o ingenerato che risulti allocabile in un ordinamento e, pertanto, alla «localizzazione» del valore corrisponda un pari riconoscimento del diritto di detto Stato ad effettuare il prelievo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


