Con l’acronimo «DBCFT» – i.e. Destination-Based Cash Flow Taxation – si suole intendere, in dottrina, il riferimento ad un modello impositivo volto a valorizzare un mutamento sostanziale nella prospettiva della tassazione del reddito d’impresa, tanto dal punto di vista del diritto interno di un ordinamento giuridico, quanto in rapporto ai principi e criteri di allocazione della potestà impositiva concorrente tra due o più Stati sulla medesima ricchezza imponibile in relazione ad operazioni transfrontaliere. Il combinato disposto tra, da un lato, la concettualizzazione della base imponibile in termini di ‘reddito liquido’ e, dall’altro, l’applicazione dei caratteri e canoni di un diritto con verità-mv al diritto tributario sostanziale – anche di fonte internazionale pattizia ex art. 117, comma 1, cost. – delinea un «orizzonte degli eventi» nel quale le ipotesi allocative del reddito degli operatori economici digitali in market jurisdictions risulterebbero rafforzate nella loro portata applicativa. Del resto, un ordinamento giuridico dove ogni contribuente – persona fisica e/o entità con o senza personalità giuridica – è assoggettato ad imposizione sulla base della propria capacità contributiva liquida-mv, in conformità a regole e norme concorrenti a formare un diritto con verità, la tassazione degli operatori economici digitali (e non) sarebbe in funzione delle movimentazioni nette dei flussi di liquidità in entrata e in uscita, realizzati in quell’ordinamento, nel periodo d’imposta.
Reddito liquido-mv e «DBCFT». Riflessioni dialettiche sulla tassazione effettiva del «valore digitale» nelle market jurisdictions / Castagnari, Filippo. - STAMPA. - 2:(2025), pp. 731-743.
Reddito liquido-mv e «DBCFT». Riflessioni dialettiche sulla tassazione effettiva del «valore digitale» nelle market jurisdictions
Castagnari, filippo
2025-01-01
Abstract
Con l’acronimo «DBCFT» – i.e. Destination-Based Cash Flow Taxation – si suole intendere, in dottrina, il riferimento ad un modello impositivo volto a valorizzare un mutamento sostanziale nella prospettiva della tassazione del reddito d’impresa, tanto dal punto di vista del diritto interno di un ordinamento giuridico, quanto in rapporto ai principi e criteri di allocazione della potestà impositiva concorrente tra due o più Stati sulla medesima ricchezza imponibile in relazione ad operazioni transfrontaliere. Il combinato disposto tra, da un lato, la concettualizzazione della base imponibile in termini di ‘reddito liquido’ e, dall’altro, l’applicazione dei caratteri e canoni di un diritto con verità-mv al diritto tributario sostanziale – anche di fonte internazionale pattizia ex art. 117, comma 1, cost. – delinea un «orizzonte degli eventi» nel quale le ipotesi allocative del reddito degli operatori economici digitali in market jurisdictions risulterebbero rafforzate nella loro portata applicativa. Del resto, un ordinamento giuridico dove ogni contribuente – persona fisica e/o entità con o senza personalità giuridica – è assoggettato ad imposizione sulla base della propria capacità contributiva liquida-mv, in conformità a regole e norme concorrenti a formare un diritto con verità, la tassazione degli operatori economici digitali (e non) sarebbe in funzione delle movimentazioni nette dei flussi di liquidità in entrata e in uscita, realizzati in quell’ordinamento, nel periodo d’imposta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


