Il saggio affronta il tema della nuova disciplina portuale. Con l’abrogazione degli artt. 108 – 112 cod. nav. e con l’emanazione della legge n. 84 del 1994, il contesto regolativo è stato modificato in modo completo, nel dichiarato tentativo di superare gli elementi di incompatibilità con la disciplina comunitaria. Nell’attuale quadro, imperniato sulla legge n. 84 del 1994, modificata dalla legge n. 186 del 2000, l’art. 16 della legge n. 84 del 1994 distingue le operazioni dai servizi. Inoltre, abrogata la vecchia regolazione della riserva, la legge n. 84 del 1994, nel testo oggi vigente, consente alle imprese autorizzate o concessionarie di avvalersi di loro personale, salvo che esse optino per rivolgersi al lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 84 del 1994. Per tale disposizione, un solo soggetto può operare in ciascun porto, anche in deroga all’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, con una prescrizione sopravvissuta all’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per l’art. 17, secondo comma, “le autorità portuali (…) autorizzano” la fornitura di lavoro temporaneo “da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta” a tale fornitura, “per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi”.
La nuova disciplina del lavoro portuale / Tincani, Chiara. - (2008).
La nuova disciplina del lavoro portuale
TINCANI, Chiara
2008-01-01
Abstract
Il saggio affronta il tema della nuova disciplina portuale. Con l’abrogazione degli artt. 108 – 112 cod. nav. e con l’emanazione della legge n. 84 del 1994, il contesto regolativo è stato modificato in modo completo, nel dichiarato tentativo di superare gli elementi di incompatibilità con la disciplina comunitaria. Nell’attuale quadro, imperniato sulla legge n. 84 del 1994, modificata dalla legge n. 186 del 2000, l’art. 16 della legge n. 84 del 1994 distingue le operazioni dai servizi. Inoltre, abrogata la vecchia regolazione della riserva, la legge n. 84 del 1994, nel testo oggi vigente, consente alle imprese autorizzate o concessionarie di avvalersi di loro personale, salvo che esse optino per rivolgersi al lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 84 del 1994. Per tale disposizione, un solo soggetto può operare in ciascun porto, anche in deroga all’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, con una prescrizione sopravvissuta all’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Per l’art. 17, secondo comma, “le autorità portuali (…) autorizzano” la fornitura di lavoro temporaneo “da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta” a tale fornitura, “per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.