Il c.d. salvabanche ha segnato la prima attuazione in Italia degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie preoccupandosi però di evitare l'applicabilità del bail-in. Si è realizzato così il concorso nell'assorbimento delle perdite delle banche sottoposte a risoluzione, da parte di azionisti e creditori, limitando il potere discrezionale della Banca d'Italia, in veste di autorità di risoluzione, nella valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle misure da adottare. Nelle quattro banche interessate, gli azionisti e i creditori hanno ottenuto in tal modo un trattamento, che non appare replicabile in futuro per casi analoghi. Una scelta condizionata dalla diversa interpretazione attribuita al ruolo del sistema di garanzia e che, oltre a costituire un precedente dedicato a specifica fattispecie, si espone al rischio di una determinazione del sacrificio dei diritti individuali, senza il pieno esercizio delle attività valutative poste a presidio del più adeguato equilibrio del concorso tra pubblico e privato nella copertura delle perdite, conducendo ad una conseguente individuazione delle categorie di creditori da coinvolgere e della misura del ricorso al Fondo di risoluzione.
Ancora perplessità sul decreto salvabanche / Fiordiponti, Filippo. - STAMPA. - (2016), pp. 33-40.
Ancora perplessità sul decreto salvabanche
FIORDIPONTI, FILIPPO
2016-01-01
Abstract
Il c.d. salvabanche ha segnato la prima attuazione in Italia degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie preoccupandosi però di evitare l'applicabilità del bail-in. Si è realizzato così il concorso nell'assorbimento delle perdite delle banche sottoposte a risoluzione, da parte di azionisti e creditori, limitando il potere discrezionale della Banca d'Italia, in veste di autorità di risoluzione, nella valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle misure da adottare. Nelle quattro banche interessate, gli azionisti e i creditori hanno ottenuto in tal modo un trattamento, che non appare replicabile in futuro per casi analoghi. Una scelta condizionata dalla diversa interpretazione attribuita al ruolo del sistema di garanzia e che, oltre a costituire un precedente dedicato a specifica fattispecie, si espone al rischio di una determinazione del sacrificio dei diritti individuali, senza il pieno esercizio delle attività valutative poste a presidio del più adeguato equilibrio del concorso tra pubblico e privato nella copertura delle perdite, conducendo ad una conseguente individuazione delle categorie di creditori da coinvolgere e della misura del ricorso al Fondo di risoluzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.