Purpose and structure of the work. Never before have foreign investments and related regulatory incentive and disincentive regimes been discussed so often as in recent years. Starting from the trade war of the Tariffs engaged between the United States and China, up to the agreements between Italy and China on the infamous new Silk Road, the issues of international trade and, more specifically, foreign investment have returned to the center of political, media and economic attention

Finalità e struttura dell’opera. Mai come in questi ultimi anni si è discusso così spesso di investimenti esteri e dei connessi regimi normativi di incentivazione e disincentivazione. A partire dalla guerra commerciale dei Dazi ingaggiata tra Stati Uniti e Cina, fino agli accordi tra Italia e Cina sulla famigerata nuova via della seta, i temi del commercio internazionale e, più in particolare degli investimenti esteri sono tornati al centro dell’attenzione politica, mediatica ed economica. Perché non tornare dunque a parlarne anche sotto il profilo giuridico? Sulla scia di questo rinvigorito global interest per gli investimenti esteri, il presente lavoro si pone il duplice obiettivo, da un lato di ricercare una definizione economicamente e giuridicamente attuale del concetto di investimento estero, dall’altro di indagare in merito alla necessità o meno di cristallizzare un concetto (quello di investimento estero) così ampio in una granitica definizione normativa. Tali interessi di studio e approfondimento, che si collocano in un rapporto di specie a genere, oltre ad essere giustificati dal rinnovato interesse per il diritto internazionale degli investimenti, ritrovano fondamento nel fatto che la ricerca costante di una definizione è una attività che coinvolge ed impegna gli studiosi del diritto, di ogni settore, sin dalle più antiche elaborazioni del pensiero giuridico stesso. Prendendo le mosse da tale “primordiale” interesse degli studiosi del diritto, occorre, però, dare atto che relativamente a tale questione dell’utilità o meno – per il diritto – di fissare un fatto/atto/situazione in una definizione, la letteratura giuridica si è sempre mostrata divisa, originandosi così diversi e contrapposti orientamenti dottrinali. Nel dettaglio, tale contrasto intestino che affligge la scienza giuridica, trova una (fra le tante) esemplare dimostrazione nella vaga, o in alcuni casi del tutto assente, definizione del concetto investimento estero. Poste le basi che faranno da fondamenta del presente lavoro, si precisa che gran parte della questione sottesa alla ricerca, si lega inscindibilmente allo studio del testo della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States). In particolare, con detta Convenzione è stato introdotto, sotto l'egida della Banca Mondiale, il Centro ICSID (l'International Centre far the Settlement of Investment Disputes) ed è stata concessa cittadinanza giuridica ad un meccanismo sia conciliativo che arbitrale internazionale e amministrato dal Centro, per la soluzione delle liti sorte tra gli investitori stranieri e gli Stati ospitanti l’investimento estero. In punto di disciplina, proprio per la predetta Convenzione, l’investimento estero rappresenta uno dei requisiti (rationae materiae) richiesti (oltre ad altri) al fine di poter adire la giurisdizione ICSID, poiché, ai sensi dell’art. 25 della Convenzione, i Tribunali arbitrali potranno pronunciarsi solamente in merito alle controversie giuridiche collegate direttamente ad un investimento estero. Ciò nonostante, nel testo della stessa Convenzione, per tutta una serie di ragioni (che si analizzeranno nel corso della presente ricerca), non si è voluto (anche se con opinioni contrastanti) introdurre una definizione del concetto di investimento estero. Costituita l’intelaiatura dalla quale tale studio muoverà, prima di procedere alla trattazione del tema prescelto, si darà spazio, nel primo capitolo del lavoro, ad una necessaria premessa relativa al contesto storico-economico e ovviamente politico che ha fatto da cornice alle trattative e alla stipula della Convenzione. A tal fine, il punto di partenza del presente scritto sarà quello di individuare le ragioni che hanno condotto la comunità internazionale a dotarsi di questo strumento di risoluzione delle controversie in materia di investimenti esteri e al contempo si tenterà di verificare le cause che invece hanno determinato il lento declino degli altri strumenti di tutela, come la protezione diplomatica e il ricorso alla giurisdizione nazionale dello Stato ospitante l’investimento. Fatta tale doverosa introduzione si proverà, nel secondo capitolo del lavoro, a tracciare le principali caratteristiche del Centro e dell’arbitrato in esame, e relativamente a questo ultimo si cercherà di evidenziare la natura dello stesso e i tratti salienti che lo distinguono da qualsiasi altro mezzo di risoluzione alternativo delle controversie in tema di investimenti esteri. Conseguentemente, si passerà alla trattazione principale del presente scritto, la quale, si svilupperà nel terzo e quarto capitolo e si incentrerà sulla messa a fuoco di una (possibile) definizione economicamente e giuridicamente attuale del concetto di investimento estero. A tal fine, in prima battuta, si tenterà di individuare le acquisizioni delle diverse dottrine, nel diritto internazionale dell’economia, inerenti al concetto di investimento. In particolare, prendendo le mosse da tali osservazioni, e preso atto della polivalenza della nozione di investimento, si analizzerà il significato di tale concetto secondo la teoria economica, tentando, al contempo, di delineare il ruolo che l’investimento estero ricopre nel processo di sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo e non, andando ad individuare quali possano essere gli interessi delle Parti, investitore privato e Stato ospitante l’investimento, sottesi a tale tipo di operazioni economiche. In seconda battuta, si cercherà di individuare la definizione “giuridica” del termine investimento, applicando la teoria del cd. double keyhole approach. In tal guisa, si prenderanno in analisi anzitutto le definizioni di investimento contenute nelle varie national investment laws, BITs (bilateral investment treaties) e MITs (multilateral investment treaties). Dopodiché si proverà ad individuare quello che, ai sensi del sistema giuridico ICSID, può essere considerato un investimento, alla luce di quanto disposto in primo luogo dalla Convenzione e dal suo Preambolo, e in secondo luogo dalla ricca ed eterogenea “giurisprudenza” arbitrale formatasi su tale materia. Dal punto di vista metodologico, tale indagine verrà condotta confrontando in modo dialettico, da una parte, i principi espressi nelle pronunce arbitrali e dall’altra parte i contributi dottrinali, tutto ciò al fine di ricostruire una nozione di investimento estero che sia coerente con l’attuale sistema economico-giuridico. Tale approccio di studio risulta essere essenziale in quanto, come noto, il concetto di investimento è per sua stessa natura fortemente legato, contemporaneamente, sia al sistema economico in cui questo realizza i suoi effetti sia al sistema giuridico quale elemento regolatore del mercato e del sistema economico stesso. Di conseguenza, al mutare di questi due fattori chiave, muta anche il concetto di investimento, il quale si sottolinea, essere per l’appunto un concetto non astorico e pertanto sensibile a tutti gli eventi di natura economica e giuridica che coinvolgono il mercato e gli operatori che in questo ultimo operano.

L’Arbitrato ICSID e la tutela internazionale degli investimenti esteri. Il concetto di investimento estero.​ / Nori, GIOVANNI MARIA. - (2020 Mar 05).

L’Arbitrato ICSID e la tutela internazionale degli investimenti esteri. Il concetto di investimento estero.​

NORI, GIOVANNI MARIA
2020-03-05

Abstract

Purpose and structure of the work. Never before have foreign investments and related regulatory incentive and disincentive regimes been discussed so often as in recent years. Starting from the trade war of the Tariffs engaged between the United States and China, up to the agreements between Italy and China on the infamous new Silk Road, the issues of international trade and, more specifically, foreign investment have returned to the center of political, media and economic attention
5-mar-2020
Finalità e struttura dell’opera. Mai come in questi ultimi anni si è discusso così spesso di investimenti esteri e dei connessi regimi normativi di incentivazione e disincentivazione. A partire dalla guerra commerciale dei Dazi ingaggiata tra Stati Uniti e Cina, fino agli accordi tra Italia e Cina sulla famigerata nuova via della seta, i temi del commercio internazionale e, più in particolare degli investimenti esteri sono tornati al centro dell’attenzione politica, mediatica ed economica. Perché non tornare dunque a parlarne anche sotto il profilo giuridico? Sulla scia di questo rinvigorito global interest per gli investimenti esteri, il presente lavoro si pone il duplice obiettivo, da un lato di ricercare una definizione economicamente e giuridicamente attuale del concetto di investimento estero, dall’altro di indagare in merito alla necessità o meno di cristallizzare un concetto (quello di investimento estero) così ampio in una granitica definizione normativa. Tali interessi di studio e approfondimento, che si collocano in un rapporto di specie a genere, oltre ad essere giustificati dal rinnovato interesse per il diritto internazionale degli investimenti, ritrovano fondamento nel fatto che la ricerca costante di una definizione è una attività che coinvolge ed impegna gli studiosi del diritto, di ogni settore, sin dalle più antiche elaborazioni del pensiero giuridico stesso. Prendendo le mosse da tale “primordiale” interesse degli studiosi del diritto, occorre, però, dare atto che relativamente a tale questione dell’utilità o meno – per il diritto – di fissare un fatto/atto/situazione in una definizione, la letteratura giuridica si è sempre mostrata divisa, originandosi così diversi e contrapposti orientamenti dottrinali. Nel dettaglio, tale contrasto intestino che affligge la scienza giuridica, trova una (fra le tante) esemplare dimostrazione nella vaga, o in alcuni casi del tutto assente, definizione del concetto investimento estero. Poste le basi che faranno da fondamenta del presente lavoro, si precisa che gran parte della questione sottesa alla ricerca, si lega inscindibilmente allo studio del testo della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States). In particolare, con detta Convenzione è stato introdotto, sotto l'egida della Banca Mondiale, il Centro ICSID (l'International Centre far the Settlement of Investment Disputes) ed è stata concessa cittadinanza giuridica ad un meccanismo sia conciliativo che arbitrale internazionale e amministrato dal Centro, per la soluzione delle liti sorte tra gli investitori stranieri e gli Stati ospitanti l’investimento estero. In punto di disciplina, proprio per la predetta Convenzione, l’investimento estero rappresenta uno dei requisiti (rationae materiae) richiesti (oltre ad altri) al fine di poter adire la giurisdizione ICSID, poiché, ai sensi dell’art. 25 della Convenzione, i Tribunali arbitrali potranno pronunciarsi solamente in merito alle controversie giuridiche collegate direttamente ad un investimento estero. Ciò nonostante, nel testo della stessa Convenzione, per tutta una serie di ragioni (che si analizzeranno nel corso della presente ricerca), non si è voluto (anche se con opinioni contrastanti) introdurre una definizione del concetto di investimento estero. Costituita l’intelaiatura dalla quale tale studio muoverà, prima di procedere alla trattazione del tema prescelto, si darà spazio, nel primo capitolo del lavoro, ad una necessaria premessa relativa al contesto storico-economico e ovviamente politico che ha fatto da cornice alle trattative e alla stipula della Convenzione. A tal fine, il punto di partenza del presente scritto sarà quello di individuare le ragioni che hanno condotto la comunità internazionale a dotarsi di questo strumento di risoluzione delle controversie in materia di investimenti esteri e al contempo si tenterà di verificare le cause che invece hanno determinato il lento declino degli altri strumenti di tutela, come la protezione diplomatica e il ricorso alla giurisdizione nazionale dello Stato ospitante l’investimento. Fatta tale doverosa introduzione si proverà, nel secondo capitolo del lavoro, a tracciare le principali caratteristiche del Centro e dell’arbitrato in esame, e relativamente a questo ultimo si cercherà di evidenziare la natura dello stesso e i tratti salienti che lo distinguono da qualsiasi altro mezzo di risoluzione alternativo delle controversie in tema di investimenti esteri. Conseguentemente, si passerà alla trattazione principale del presente scritto, la quale, si svilupperà nel terzo e quarto capitolo e si incentrerà sulla messa a fuoco di una (possibile) definizione economicamente e giuridicamente attuale del concetto di investimento estero. A tal fine, in prima battuta, si tenterà di individuare le acquisizioni delle diverse dottrine, nel diritto internazionale dell’economia, inerenti al concetto di investimento. In particolare, prendendo le mosse da tali osservazioni, e preso atto della polivalenza della nozione di investimento, si analizzerà il significato di tale concetto secondo la teoria economica, tentando, al contempo, di delineare il ruolo che l’investimento estero ricopre nel processo di sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo e non, andando ad individuare quali possano essere gli interessi delle Parti, investitore privato e Stato ospitante l’investimento, sottesi a tale tipo di operazioni economiche. In seconda battuta, si cercherà di individuare la definizione “giuridica” del termine investimento, applicando la teoria del cd. double keyhole approach. In tal guisa, si prenderanno in analisi anzitutto le definizioni di investimento contenute nelle varie national investment laws, BITs (bilateral investment treaties) e MITs (multilateral investment treaties). Dopodiché si proverà ad individuare quello che, ai sensi del sistema giuridico ICSID, può essere considerato un investimento, alla luce di quanto disposto in primo luogo dalla Convenzione e dal suo Preambolo, e in secondo luogo dalla ricca ed eterogenea “giurisprudenza” arbitrale formatasi su tale materia. Dal punto di vista metodologico, tale indagine verrà condotta confrontando in modo dialettico, da una parte, i principi espressi nelle pronunce arbitrali e dall’altra parte i contributi dottrinali, tutto ciò al fine di ricostruire una nozione di investimento estero che sia coerente con l’attuale sistema economico-giuridico. Tale approccio di studio risulta essere essenziale in quanto, come noto, il concetto di investimento è per sua stessa natura fortemente legato, contemporaneamente, sia al sistema economico in cui questo realizza i suoi effetti sia al sistema giuridico quale elemento regolatore del mercato e del sistema economico stesso. Di conseguenza, al mutare di questi due fattori chiave, muta anche il concetto di investimento, il quale si sottolinea, essere per l’appunto un concetto non astorico e pertanto sensibile a tutti gli eventi di natura economica e giuridica che coinvolgono il mercato e gli operatori che in questo ultimo operano.
Arbitration; private law; economic law; investment arbitration; international investments; investments; International center for settlement investment disputes; ICSID; definition of investment; commercial law; international business law;
Arbitrato; diritto privato; diritto dell'economia; arbitrato sugli investimenti; investimenti internazionali; investimenti; International centre for settlement investment disputes; ICSID; definizione di investimento; diritto commerciale; diritto commerciale internazionale;
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Descrizione: Tesi_Nori
Tipologia: Tesi di dottorato
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